COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 28 del 30/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 111/03-cc. Reclamo del C.R.S.Retignano avverso il provvedimento preso dal G.S.Regionale nei confronti dei calciatori : Verona Francesco, squalificato per quattro giornate ; Bazzichi Daniele , “ “ tre “ ; Papini Claudio , “ “ tre “ . ( C.U. n° 25 del 10 gennaio 2003 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 28 del 30/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 111/03-cc. Reclamo del C.R.S.Retignano avverso il provvedimento preso dal G.S.Regionale nei confronti dei calciatori : Verona Francesco, squalificato per quattro giornate ; Bazzichi Daniele , “ “ tre “ ; Papini Claudio , “ “ tre “ . ( C.U. n° 25 del 10 gennaio 2003 ) Con reclamo tempestivamente posto alla attenzione di questa Commissione ,la Società di appartenenza dei calciatori che sono stati oggetto del provvedimento fornisce la propria versione dei fatti, al fine di ottenere una riduzione delle sanzioni, dopo aver deprecato il comportamento dei tesserati . Segnala a tal fine che le decisioni prese dal D.G. sono state sensibilmente influenzate dalle continue minacce verbali che i calciatori della squadra avversaria della reclamante gli avevano rivolto per tutta la gara. Chiede infine che il proprio rappresentante venga ascoltato in occasione della discussione . L’esame degli atti preclude l’accoglimento del gravame . Premesso che la Società istante ,nonostante fosse stata ritualmente e tempestivamente convocata, non sia presente al momento della discussione, rileva la C.D. come non emerga in alcun modo dal rapporto di gara quanto assunto dalla reclamante . Da detto atto, unica prova a disposizione di questo giudice, risulta che quattro calciatori del G.S. Valcaprio sono stati ammoniti tutti per normali falli di giuoco per cui il provvedimento impugnato deve essere esaminato unicamente sotto il profilo della entità della sanzione irrogata. A tal fine la C.D. rileva come le offese e minacce rivolte al D.G. siano costantemente sanzionate con la squalifica per tre giornate cui ,nel caso del calciatore Verona sia da aggiungere quella , automatica ,conseguente alla espulsione dal campo . P .Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della tassa .
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