COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 28 del 30/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 92/03-cr. Deferimento di: Lodovici Antonio presidente della A.C Monticiano Kanahama Nobuo – Calciatore A.C Monticiano Soc. A.C Monticiano

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 28 del 30/1/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 92/03-cr. Deferimento di: Lodovici Antonio presidente della A.C Monticiano Kanahama Nobuo – Calciatore A.C Monticiano Soc. A.C Monticiano Recepiti gli atti del Presidente del C.R.Toscana , il Presidente della Commissione Disciplinare , disponeva il deferimento del Dirigente e del calciatore in oggetto per la violazione di cui all’art. 1 C.G.S “ per avere sottoscritto un atti dove si dichiarava che il calciatore in questione non era ma stato affiliato a Federazione estera.” Dichiarazione risultata mendace come indicato dall’Ufficio tesseramenti. Inoltre , ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S , veniva deferita anche la societa’ per respensobilita’ diretta nella violazione ascritta al Presidente. Rinviati dinanzi a questa Commissione per la trattazione del caso , in data 24.01.2002 , tutti gli incolpati si presentavano , rappresentati e assistiti dall Avv. Brogi del foro di Siena Alle contestazioni della C.D , il Presidente Lodovici, dichiarava che quanto accaduto e’ stato frutto di malintesi . Infatti la firma apposta al documento altro non era che “una presa visione” , senza che vi fosse stato da parte sua un reale accertamento non ritenddolo necessario atteso che il documento era richiesto dalla FIGC. Il legale mette in evidenza la assoluta estraneità della società nei fatti in discussione essendosi , il Presidente , limitato a prendere atto di quanto il calciatore aveva sottoscritto Dagli atti in possesso di questa Commissione , appare confermata la responsabilita’ dei soggetti in causa. La non eccessiva gravita’ dei fatti addebitati , conduce all’adozione di una sanzione che si stima equo determinare in MESI DUE di Inibizione per il Presidente della A.C Monticiano Per la squalifica per MESI SEI al calciatore in qualita’ di soggetto maggiormente responsabile del mendacio acclarato. Per quanto concerne infine , la responsabilita’ della A.C Monticiano , per la quale il Quercioli ricopriva la carica di Presidente all’epoca dei fatti contestati , appare congrua l’applicazione di una Ammenda pari a 144.00 EURO , qui richiamando anche l’analogia di vicende similari P.Q.M La Commisisone Disciplinare dichiara la responsabilita’ di tutti gli incolpati in ordine alle contestazioni di cui all’oggetto ed infligge: Al Presidente la Inibizione fino al 24 Marzo 2003 Ai Calciatori la squalifica fino al 24 Luglio 2003 Alla societa’ l’ammenda di 144,00 Euro
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