COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 29 del 6/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare –/03.gc.Reclamo Presentato Dall’u.S. Sancascianese Calcio Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Silei Jacopo Per 4 Giornate. (C.U. N° 26 Del 16.01.2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 29 del 6/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare --/03.gc.Reclamo Presentato Dall’u.S. Sancascianese Calcio Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Silei Jacopo Per 4 Giornate. (C.U. N° 26 Del 16.01.2003) Il Giudice Sportivo squalificava il tesserato Silei Jacopo per quattro giornate poiché espulso per aver offeso e minacciato un A.A., dopo la notifica, prima di abbandonare il campo, reiterava le minacce. I fatti accadevano nel corso della gara Sancascianese – Tuttocalzatura del 12.01.2003. Con il reclamo proposto la società richiede sostanzialmente una congrua riduzione della sanzione. Nell’affermare e riconoscere che il comportamento del Silei non sia effettivamente stato improntato alla correttezza, la reclamante esclude che le frasi riportate nel referto siano state quelle effettivamente pronunciate, evidenziando come l’A.A. abbia senz’altro male interpretato le frasi udite. La C.D. ha richiesto al guardalinee un supplemento di rapporto, nel quale sono state totalmente confermate le frasi già dettagliatamente descritte nel primo referto. Acclarati, pertanto, i fatti, rimane da decidere nel merito. L’entità della sanzione inflitta dal Primo Giudice appare ben calibrata ed in linea con gli orientamenti da tempo consolidati. La reiterazione delle minacce dopo l’espulsione esclude ogni ipotesi di riduzione della squalifica. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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