COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 29 del 6/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare –/03-rn.Reclamo A.C. Mario Micheli Avverso Squalifica Moretti Alessandro Per 3 Gg. (C.U. N° 26 Del 1612003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 29 del 6/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare --/03-rn.Reclamo A.C. Mario Micheli Avverso Squalifica Moretti Alessandro Per 3 Gg. (C.U. N° 26 Del 1612003) Propone rituale reclamo la soc. Mario Micheli avverso il provvedimento in oggetto comminato al calciatore Moretti dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “Per aver offeso il D.G.. Sanzione aggravata perché capitano.”. La società sostiene che il giocatore dopo essere stato una prima volta ammonito per proteste, veniva ammonito nuovamente dopo alcuni secondi a seguito di ulteriori proteste, e quindi espulso per doppia ammonizione. Sostiene quindi che la sanzione è eccessiva poiché avrebbe dovuto essere inflitta solo una giornata di gara per l’espulsione per doppia ammonizione e non le tre comminate dal G.S.. La C.D. esaminati gli atti gara decide di respingere il reclamo. La tesi della reclamante, seppur suggestiva, non può essere condivisa. Il tono e la lettera delle parole espresse dal Moretti all’atto di protestare la seconda volta hanno carattere sicuramente offensivo (a tutto concedere almeno altamente irriguardoso), e la qualifica del comportamento del giocatore spetta al Giudice, e non al D.G. il quale si deve limitare a riportare nel rapporto di gare i fatti che dal Giudice poi andranno analizzati ed interpretati. Orbene i fatti riportati dal D.G. non lasciano dubbi circa il carattere offensivo delle parole pronunciate dal giocatore e pertanto meritevoli secondo costante giurisprudenza di due giornate di squalifica, la qualifica di capitano aggrava come noto la sanzione di una giornata ulteriore. Giusta pertanto la decisione del G.S. che va confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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