COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 29 del 6/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare: CAMPIONATO DI ECCELLENZA 113/03-sa.Impugnazione della Soc. Forte dei Marmi, avverso la inibizione dell’allenatore Sig. MADDALONI Massimiliano, fino al 10 marzo 2003, per due mesi, inflitta dal G.S. regionale (Com. Uff. n. 25 del 10 gennaio 2003).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 29 del 6/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare: CAMPIONATO DI ECCELLENZA 113/03-sa.Impugnazione della Soc. Forte dei Marmi, avverso la inibizione dell’allenatore Sig. MADDALONI Massimiliano, fino al 10 marzo 2003, per due mesi, inflitta dal G.S. regionale (Com. Uff. n. 25 del 10 gennaio 2003). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio allenatore, Sig. MADDALONI che il Giudice regionale aveva così motivato: “Allontanato per avere offeso il D.G., da fuori campo minacciava l’arbitro reiterando le offese”- Deduceva la reclamante che il proprio tesserato aveva rivolto esclusivamente espressioni accalorate al termine del primo tempo, dopo una decisione dell’arbitro non condivisibile, da questi adottata alla fine di tale frazione di gioco. Una volta espulso, e ripreso il secondo tempo, si era posto in tribuna, sia pure vicino al rettangolo di gioco, per poter meglio indirizzare le proprie indicazioni tecniche ai calciatori, che peraltro conosce da poco, essendo all’inizio delle proprie prestazioni, limitandosi a richiamare vibratamente i propri atleti nella varie fasi di gioco e pur percependo frasi irriguardose del pubblico verso l’arbitro, a lui dunque non attribuibili. L’arbitro chiaramente ha descritto, nel rapporto, l’accaduto; quindi ha illustrato e ribadito nel supplemento qui inoltrato, quanto esaustivamente e correttamente sintetizzato nella motivazione del provvedimento del primo giudice. Conclusivamente, la versione arbitrale, dettagliata e puntuale, attesta con precisione la volontarietà della condotta del MADDALONI, evidentemente percepita, con chiarezza, tra cui la pluralità di frasi richiamate negli atti, che hanno sicuro contenuto ingiurioso (quattro), ripetendosi da dietro la rete, comunque chiaramente riconoscibile (come precisa il medesimo DG con il supplemento di rapporto) con ulteriori ingiurie (cinque) ed una espressione minacciosa (“…ti aspettiamo fuori…”).- Come tale, il narrato del D.G. non può non prevalere sulla diversa “spiegazione” offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che è a questo attribuita dalla Carte Federali. La sanzione stabilita è congrua e proporzionata ai casi similari, e tiene conto: delle molteplici frasi oltraggiose, comunque a contenuto ripetuto, ed anche “a freddo”, cioè dopo la irrogata espulsione nei frangenti antecedenti all’intervallo ed il decorso dello stesso; ed ovviamente e significativamente di quella minacciosa . P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la sanzione come sopra inflitta in epigrafe indicata e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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