COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 29 del 6/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE –/03-cc.Reclamo dell U .S .Montecalvoli con cui si impugna il provvedimento del G .S ,Regionale che dispone la ripetizione della gara Montecalvoli – Massetana già disputata in data 22.12.,2002 . ( C.U. n° 25 del 10.1.2003 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 29 del 6/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE --/03-cc.Reclamo dell U .S .Montecalvoli con cui si impugna il provvedimento del G .S ,Regionale che dispone la ripetizione della gara Montecalvoli – Massetana già disputata in data 22.12.,2002 . ( C.U. n° 25 del 10.1.2003 ) Con tempestivo reclamo, ritualmente notificato alla controparte, la U.S.Montecalvoli chiede,in riforma della impugnata decisione,ripristinarsi il risultato acquisito sul campo in data 22.12.2002 . Motiva la propria richiesta contestando sia l’interpretazione dell’art .67,che il G.S. pone a base della decisione,che il richiamo effettuato dallo stesso Giudice ad una sentenza C.A.F.. In particolare rileva la reclamante come la parte dell’art 67 citata dal G.S. è riferita a tutt’altra fattispecie ,pur nell’ambito della regolamentazione nel caso di assenza dell’arbitro,riferendosi essa al caso specifico in cui l’arbitro della gara sia stato individuato –tra gli arbitri effettivi – dalle stesse squadre quindi al di fuori della designazione ufficiale effettuata e non attuata . Nel corso della richiesta audizione personale il legale rappresentante della Società ,assistito dal legale di fiducia,ribadiva con dovizia di particolari il proprio assunto ponendo altresì l’accento sulle norme che regolano l’attività degli O.T. dell’A.I.A. e dell’istituto del “ pronto AIA “ appositamente istituito dall’ O.T. della Toscana per far fronte alle eventuali assenze dell’arbitro designato . Rilevato che la controparte non ha svolto alcuna attività difensiva la C.D. osserva che è necessario preliminarmente acquisire una completa cognizione dei fatti . In occasione della gara indicata in premessa l’arbitro designato a dirigere l’incontro raggiungeva lo spogliatoio della Società ospitante dichiarando di non essere nelle condizioni fisiche necessarie alla direzione della gara e di aver già personalmente e direttamente avvisato il pronto AIA . Prima dell’inizio della gara (alle ore 14.30 con inizio fissato alle ore 14.45) si presentava l’arbitro,ovviamente inviato dal pronto AIA,il quale dava inizio all’incontro tra le due squadre. Circostanze queste risultanti sia dal reclamo della U.S. Massetana che dal supplemento di rapporto reso dal D.G. al G.S. . Ultimata la gara, vinta per 1 a 0 dall’U.S. Montecalvoli,l’arbitro riteneva opportuno,anche se formalmente non necessario, sottoporre le squadre alle formalità previste dal V comma dell’art. 67 delle N.O.I.F. chiedendo ai dirigenti ed ai capitani delle squadre di sottoscrivere il previsto modulo di accettazione della sua direzione. A tale invito aderivano i tesserati dell’attuale reclamante mentre i rappresentanti della Massetana non si presentavano. Il giorno successivo alla gara la U.S. Massetana preannunciava reclamo per errore tecnico dell’arbitro cui faceva seguito il gravame basato sulla errata applicazione da parte dell’arbitro della regola 5 del regolamento del giuoco del calcio . Il G.S. Regionale, ritenuto applicabile il IV comma dell’art .67 ripetutamente richiamato e citato, disponeva la ripetizione della gara; da ciò l’avvio del presente procedimento . La C.D. ritiene non poter condividere l’applicazione della norma e dei fatti effettuata dal G.S. con la propria decisione. Infatti, secondo quanto indicato in delibera, l’arbitro che ha diretto la gara in esame è un sostituto di quello designato dall’O.T. e ,in quanto tale, deve sottostare al disposto del IV comma dell’art.67 con l’espletamento delle previste formalità . A tal proposito occorre fare alcune precisazioni : l’intero articolo 67 è rivolto unicamente ad assicurare comunque lo svolgimento delle gare al fine di garantire un coerente e regolare andamento del campionato e ciò nel precipuo interesse delle società Il dover formalizzare l’accettazione dell’arbitro reperito da una o da entrambe le società partecipanti alla gara è a evidente garanzia della conclusione regolare della gara senza ulteriori, tardivi, ripensamenti derivanti dall’esito della stessa .Ciò induce a concludere che tale formalità sia essenziale unicamente nel caso in cui l’arbitro di una competizione sia stato indicato dalle due società dato che in tal caso il direttore di gara risulterebbe “sconosciuto” all’Organo tecnico cui è demandata la designazione. Nel caso di specie ciò non è assolutamente accaduto dato che l’arbitro che ha diretto la gara è un arbitro reperito dal” pronto AIA “ per cui deve essere esaminato se egli è un arbitro “designato” o “sostituto” e, per far ciò, è necessario stabilire cosa sia il pronto AIA . Tale Ufficio è stato istituito dall’O.T. Toscano al preciso ed unico scopo di garantire il regolare svolgimento delle gare; esso è composto dai componenti dell’O.T. che agiscono per delega, ex art.20 del regolamento dell’AIA, del Presidente del Comitato cui compete, in base all’art 63 delle NOIF, la designazione degli arbitri . Una volta che venga attivato il pronto Aia e il delegato ad esso preposto indichi un altro arbitro al posto di quello indisponibile non può dirsi che esso sia un sostituto in quanto non di sostituzione si deve parlare quanto di revoca di una designazione cui consegue una nuova designazione . Non a caso il legislatore sportivo non parla mai di arbitro sostituto e, allorché lo deve indicare, lo definisce arbitro “supplente”(cfr.art 67,c.VI) con ciò riconoscendo implicitamente che si tratta sempre e comunque di arbitro designato Ciò è ancor più vero nel caso di specie ove si consideri che è stato il primo arbitro ad informare il pronto AIA e che il nuovo designato è giunto sul campo prima che fosse trascorso il tempo di attesa previsto, tanto da dare inizio alla gara all’orario fissato per la sua disputa . Ancora una osservazione deve porre questa C.D. con riferimento allo stretto merito della vicenda : l’arbitro che ha diretto la gara era stato nominato dalla C.R.A. quale arbitro di riserva per quella giornata di campionato (cfr.dichiarazione resa al G.S. in sede di supplemento di rapporto) per cui nessun dubbio può, comunque , sussistere sull’essere egli arbitro”designato”. Per quanto concerne il richiamo alla sentenza della CAF, avente per oggetto provvedimenti assunti per fatti analoghi a quello in esame, la C.D. rileva che esso sia del tutto inconferente. La società allora reclamante lamentava la mancata disputa, conseguente all’assenza dell’arbitro designato, causata dal rifiuto della squadra avversaria di scendere in campo una volta trascorso il tempo di attesa, rifiuto che non veniva in alcun modo verbalizzato. In sostanza, nella sentenza citata, si constatava come il rifiuto di scendere in campo da parte di una delle contendenti avrebbe dovuto risultare dal documento che l’arbitro chiamato a dirigere la gara, una volta scelto dalle due squadre, doveva redigere. Peraltro da detto documento, precisa ancora la CAF, deve risultare la mancata presenza in campo dell’arbitro designato al momento della gara, nonché il tempo di attesa trascorso inutilmente e il perdurare dell’assenza del D.G. oltre tale termine. Nel caso di specie non sussiste la necessità di redigere alcun documento dato che l’arbitro è stato designato dal proprio organo tecnico e comunque ben prima dell’inizio della gara, tant’è che essa ha avuto regolare inizio all’ora prevista. Conclusivamente argomentando la C.D. ritiene poter affermare il principio che ogni qual volta la gara venga diretta da un arbitro indicato da un ufficio quale il “pronto AIA - diretta emanazione della CRA – egli non deve porre in essere le incombenze previste dal IV comma dell’articolo 67, formalità cui invece è tenuto ad substantiam l’arbitro – ancorché effettivo – che sia stato scelto tra le due società e ciò per motivi facilmente intuibili. P . Q .M . la C. D. in accoglimento del reclamo ripristina il risultato acquisito sul campo con la vittoria del Montecalvoli per 1 a 0 . Dispone di conseguenza la restituzione della tassa .
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