COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 29 del 6/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE L.N.D 100/03-cr. Deferimento del Collegio Arbitrale L.N.D per violazione art. 1 C.G.S in relazione all° art. 42 del Regolamento della L.N.D di: 1)- U.S Santa Maria a Monte 2)- Ferrara Stefano

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 29 del 6/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE L.N.D 100/03-cr. Deferimento del Collegio Arbitrale L.N.D per violazione art. 1 C.G.S in relazione all° art. 42 del Regolamento della L.N.D di: 1)- U.S Santa Maria a Monte 2)- Ferrara Stefano Con atto del 21 Dicembre 2002 , il Collegio Arbitrale della L.N.D , deferiva a questa Commissione la soc. Santa Maria a Monte e l allenatore dilettante Ferrara Stefano per violazione dell’ art. 1 comma 1 C.G.S per avere , in concorso, disatteso le disposizioni di cui all’ art 42 del Regolamento della L.N.D , avendo sottoscritto un contratto che prevedeva un compenso frazionato in 8 (otto) rate e non già in 4 (quattro ) come espressamente stabilito. All’ odierna udienza , fissata per la trattazione del caso , si presentava il Sig. Ferrara Stefano . Non compariva la società deferita malgrado ritualmente avvisata secondo quanto disposto dall’art. 37 comma 2 C.G.S ne faceva pervenire memoria difensiva. Preliminarmente il Presidente , informa il convenuto , della incompetenza della Collegio a trattare il suo caso atteso che , quale tesserato del Settore Tecnico , la Commissione ritiene, secondo il combinato disposto degli art.li 1 – 32 e 33 del Regolamento del Settore Tecnico, il Comitato Esecutivo di tale Organo competente a decidere. In merito alla società S.Maria a Monte nessun dubbio sussiste su quanto alla stessa contestato atteso che l’art. 42 del regolamento della LND è norma chiara, precisa e non suscettibile di interpretazioni per cui affermatane la responsabilità, decide di infliggere alla deferita l ammenda pari a 200,00 € P.Q.M La Commissione infligge la punizione sportiva dell’ ammenda pari a 200,00 € (trattasi di squadra partecipante al campionato di prima categoria ) . Ordina trasmettersi gli atti al Settore Tecnico per la definizione della posizione del Tesserato Ferrara Stefano
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