COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 3 del 25/07/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 223 – 224/02- Rn. Reclami A.G. Sport E Cultura Cenaia Avverso Ammenda € 1.100,00 E U.S. Lucignano Avverso Ammenda € 1.400,00 (C.U. N° 46 Del 662002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 3 del 25/07/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 223 – 224/02- Rn. Reclami A.G. Sport E Cultura Cenaia Avverso Ammenda € 1.100,00 E U.S. Lucignano Avverso Ammenda € 1.400,00 (C.U. N° 46 Del 662002) Propongono rituali e distinti reclami la A.G. Sport e Cultura Cenaia e l’U.S. Lucignano avverso le ammende in oggetto comminate dal G.S. Regionale per i fatti avvenuti durante la partita giocata tra le due squadre per i Play-off del campionato di prima categoria. Le motivazioni, per entrambe le squadre fanno riferimento al disposto dell’art. 11 co 3 CGS per fatti violenti commessi al termine della gara dai propri sostenitori, per il Lucignano vi è la contestazione circa il comportamento dei propri sostenitori nei confronti di un A.A. (lancio di sputi, bottigliette di plastica, rotoli di carta igienica, invasione di campo di un tifoso isolato). In particolare entrambe le società chiedendo una riduzione delle sanzioni comminate minimizzano l’accaduto. Il Lucignano sostiene che il lancio di rotoli di carta igienica e di bottigliette faceva parte delle “coreografie iniziali”, contesta che il tifoso che avrebbe scavalcato la rete di recinzione fosse del Lucignano, e infine afferma che lo scontro tra le tifoserie a fine gara era da attribuirsi alle provocazioni della tifoseria avversaria a cui seguiva una naturale reazione. Il Cenaia sostiene da parte sua di aver fatto tutto il possibile, quale società ospitante per evitare che le tifoserie venissero in contatto e, in relazione all’ammenda, rileva che, pur non venendo attribuito ai propri sostenitori alcun comportamento specifico e violento nei confronti della terna, la sanzione comminata sia di poco superiore al quella comminata al Lucignano ai cui tifosi sono attribuiti comportamenti ben più gravi. La C.D. preliminarmente dispone la riunione dei reclami per evidente connessione oggettiva, ed esaminati gli atti ed acquisito il supplemento di rapporto sia del D.G. che dell’A.A, decide di respingerli entrambi. I supplementi di rapporto acquisiti sia dal D.G. sia dall’A.A. confermano lo svolgimento dei fatti sia attribuibili ai tifosi del Lucignano, e segnatamente verso la terna, sia ad entrambe le tifoserie per i disordini scoppiati al termine della gara provocando alcuni feriti fatti medicare nell’infermeria della società. Rileva la C.D. come il richiamo espresso del primo giudice all’art. 11 co 3 del CGS lasci ben poco spazio ad una riduzione delle sanzioni comminate, in presenza di un accertamento positivo degli episodi contestati, che nel nostro caso, per la prova privilegiata dei rapporti arbitrali, debbono ritenersi acclarati. Infatti tale norma nel combinato disposto con il seguente art.11 commi 1 e 3 prevede quale sanzione pecuniaria per fatti violenti tra tifoserie di particolare gravità, un’ammenda da £. 2.000.000 a £. 30.000.000. Risulta quindi palese che, ritenuta l’applicazione di tale normativa, la sanzione inflitta alla A.G. Sport e Cultura Cenaia risulta essere di poco superiore al minimo edittale previsto (£. 2.000.000 pari a € 1.032.91), mentre quella inflitta all’U.S. Lucignano, deve assommare a tale sanzione anche quella relativa agli altri episodi ascritti alla tifoseria di appartenenza, episodi piuttosto gravi nei confronti della terna, che, a parere della Commissione, avrebbero potuto comportare un sanzione ancor più grave. Le sanzioni comminate non sono pertanto suscettibili di riduzione alcuna. P.Q.M. La C.D. respinge entrambi i reclami ed ordina incamerarsi le tasse relative.
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