COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 3 del 25/07/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 215/02-Gc. Reclamo Presentato Dall’U.S. Ceciliano Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Arezzo Che Ha Squalificato Il Sig. Testi Marco Fino Al 31.12.2002. ( C.U. N° 40 Del 15.05.2002 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 3 del 25/07/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 215/02-Gc. Reclamo Presentato Dall’U.S. Ceciliano Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Arezzo Che Ha Squalificato Il Sig. Testi Marco Fino Al 31.12.2002. ( C.U. N° 40 Del 15.05.2002 ) Il Giudice Sportivo Provinciale di Arezzo squalificava il giocatore Testi Marco poiché questi, espulso per doppia ammonizione, prima di abbandonare il terreno di giuoco si avvicinava al D.G. insultandolo; contemporaneamente gli dava una spinta, facendolo indietreggiare di un passo, quindi fingeva di colpirlo con una testata. Al termine dell’incontro si rivolgeva nuovamente al D.G. con frasi ingiuriose e prima che questi raggiungesse il proprio spogliatoio, tentava di aggredirlo, senza riuscirci perché trattenuto a forza dai propri compagni. Sanzione aggravata perché capitano. I fatti accadevano nel corso della gara Terontola – Ceciliano disputata il 4 maggio 2002. Con il reclamo proposto la società Ceciliano richiede una mitigazione della sanzione inflitta dal G.S.. La società sostiene che il Primo Giudice abbia erroneamente interpretato il referto arbitrale, e che il Testi abbia solo eccessivamente protestato. Precisa che il D.G., anche lui, abbia male interpretato i “normali contatti che frequentemente avvengono in concomitanza di un’espulsione”, e che comunque mancava nel Testi qualsiasi intento aggressivo e violento. In merito all’episodio del tentativo di aggressione, sostiene la reclamante che l’atto sarebbe stato supportato – in base agli atti - solo da frasi offensive ma non minacciose, comportamento che sostiene essere incompatibile con il tentativo di aggressione, che pertanto non è stato tale. Conclude con la richiesta di audizione personale, e di confronto con l’arbitro. Alla sessione odierna la società non si è presentata, sebbene ritualmente convocata. Nessun confronto con il D.G. avrebbe comunque potuto essere messo in atto, essendo vietato dalla carte federali. La Commissione, in sede preliminare, ha richiesto all’arbitro – come è prassi consolidata di questo Collegio - un supplemento di rapporto in ordine al reclamo proposto. Istruito quindi il fascicolo, la C.D. ritiene che il reclamo debba essere respinto. Innanzitutto il Giudice Sportivo non ha male interpretato il referto arbitrale, che appare chiaro nella descrizione dell’accaduto; il supplemento di rapporto richiesto conferma in toto quanto già risultante gli atti. Quanto ai normali contatti che la società asserisce in modo singolare “normali” in caso di espulsione, il Collegio ribadisce come alcun contatto debba esserci con l’arbitro, per nessun motivo. Infine, non si ravvede alcuna incompatibilità fra il tentativo di aggressione e le offese. Anzi, la presenza di minacce avrebbe probabilmente reso più grave la sanzione inflitta. In conclusione, gli atti di gara appaiono assolutamente chiari nella descrizione dell’accaduto. In merito all’entità della sanzione, non vi sono gli estremi per una sua riduzione, vista la gravità dei vari comportamenti del tesserato, al quale oltretutto viene richiesto un comportamento ancora più attento ed esemplare in quanto capitano. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it