COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 3 del 25/07/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 220/02-cc. Reclamo della U.P. Chiusi della Verna che impugna il provvedimento del G.S. Provinciale di Arezzo che ha squalificato per cinque giornate il calciatore PIETRINI FRANCESCO. (C.U. n. 42 del 29.05.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 3 del 25/07/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 220/02-cc. Reclamo della U.P. Chiusi della Verna che impugna il provvedimento del G.S. Provinciale di Arezzo che ha squalificato per cinque giornate il calciatore PIETRINI FRANCESCO. (C.U. n. 42 del 29.05.2002) "Espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario alla notifica del provvedimento minacciava il D.G.". Questa la motivazione posta dal Giudice Provinciale di Arezzo a base della propria delibera. Si duole di ciò la Società di appartenenza del calciatore che così argomenta: - nessun intento di recare violenza all'avversario può riscontrarsi nel gesto compiuto dal calciatore Pietrini essendosi egli limitato, dopo aver subito una lunga serie di falli, a dare "una leggera manata su di una spalla del suo antagonista" che, comunque, non ha comportato alcuna conseguenza di ordine fisico. - erroneamente l'arbitro ha ritenuto diretta nei suoi confronti la frase volgare e comunque minacciosa dato che essa è stata proferita nel corso di un concitato commento operato da un gruppo di calciatori della Società reclamante nei confronti della conduzione della gara da parte del D.G. . Per questo motivo la frase non può essere attribuita al solo Pietrini e comunque deve essere considerata solo uno sfogo dei calciatori dal quale deve essere esclusa la volontà di volere offendere l'arbitro. Queste tesi venivano ulteriormente ribadite nel corso della richiesta audizione. Di diverso avviso è l'arbitro che descrive, sia sul rapporto di gara, che sul supplemento ad esso reso in questa sede, l'atto di violenza compiuto dal Pietrini come una manata alla testa assolutamente volontaria, non leggera ma di normale intensità, anche se non causa di danno alcuno. Rileva a tal fine la C.D. come ripetutamente nel corso della audizione il rappresentante della Società abbia parlato di "spinta" con ciò modificando, almeno in parte, quanto sostenuto con il reclamo. Per quanto concerne la frase minacciosa rivoltagli l'arbitro non manifesta il benché minimo dubbio avendo affermato fin dal rapporto di gara che il calciatore aveva tenuto il comportamento sopra indicato al momento della espulsione con ciò caducandosi la affermazione della reclamante in ordine ad un diverso contesto. Con il supplemento il D.G. precisa che la frase è stata pronunciata dal calciatore mentre gli si avvicinava frontalmente guardandolo negli occhi. Le tesi difensive della società non trovano quindi alcun riscontro nei documenti ufficiali e, per ciò stesso, debbono essere disattese. La decisione del G.S. peraltro deve essere confermata anche sotto il profilo dell'entità della sanzione rilevato che essa tiene conto dell'espulsione, del gesto di violenza compiuto con la palla a distanza, del carattere di indubbia minaccia insito nelle parole pronunciate, nonché nella resistenza opposta dal Pietrini nell'uscire dal campo, tant'è che i suoi compagni lo allontanavano a viva forza. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l'incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it