COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 3 del 25/07/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE 222/02- mt. DEFERIMENTO DI FIASCHI FABIO – Presidente A.S Lastrigiana ZOI STEFANO – Tesserato A.S Lastrigiana

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 3 del 25/07/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE 222/02- mt. DEFERIMENTO DI FIASCHI FABIO – Presidente A.S Lastrigiana ZOI STEFANO - Tesserato A.S Lastrigiana A.S. LASTRIGIANA Incolpati: i primi due, della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. per avere, in concorso tra loro, preteso ed ottenuto la somma di £ 700.000 dal Sig. Doriano Crociani, padre del calciatore Dimitri Crociani, al fine di consentirne lo svincolo; la società, della violazione di cui all'art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine agli addebiti contestati al suo presidente e tesserato. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE In data 19/7/2002, previa rituale notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza disciplinare in uno con il capo di incolpazione, si celebrava il procedimento in oggetto, previa comparizione di uno solo degli incolpati, segnatamente Fabio Fiaschi e del Vice Procuratore Federale Avv. Feredico Bagattini. Il secondo incolpato faceva pervenire memoria difensiva scritta mentre la Società restava assente, non essendo rappresentata dal Fiaschi, nelle more dimessosi dalla carica di presidente della A.S. Lastrigiana. Previa illustrazione degli addebiti a carico degli incolpati, il Vice Procuratore Federale concludeva affermarsi la responsabilità di tutti gli incolpati, come da richieste a verbale. Prendeva poi la parola il Sig. Fiaschi, il quale chiedeva il proscioglimento dalle violazioni lui ascritte. Analoga richiesta veniva formulata nello scritto difensivo dallo Zoi. MOTIVI DELLA DECISIONE Il procedimento trae origine da un esposto a firma Doriano Crociani, nel quale costui lamenta che la dirigenza della società Lastrigiana aveva preteso la somma di £. 800.000 per mettere in lista di svincolo il proprio figlio Dimitri Crociani. Dopo una trattativa il Crociani otteneva di ridurre l'esborso a £. 700.000, sottostando al "ricatto" della società. L'ufficio indagini sentiva, sul punto il Crociani, il quale, nel ribadire il contenuto dell'esposto, precisando che la "trattativa" per lo svincolo del proprio figlio aveva visto soggetti attivi il presidente della Lastrigiana, Fiaschi, ed il direttore sportivo Zoi e che la somma inizialmente richiesta ammontava a £. 1.500.000, giustificata dalla società come "rimborso preparazione"; rimborso della cui esistenza nulla sapeva il Crociani sino a quel momento e che a detta dello stesso non poteva trovare giustificazione nelle spese di trasporto dall'abitazione al campo di allenamento, considerato che il figlio aveva sempre utilizzato mezzi propri, né, tantomeno, quale somma a ristoro dell'usura del materiale sportivo, visto che la borsa era stata utilizzata solo per un mese e restituita praticamente integra e il resto dell'abbigliamento era stato restituito, in parte addirittura mai utilizzato, in ottime condizioni e certamente riutilizzabile. Le dichiarazioni del Crociani risultano parzialmente confermate da Ciaponi Simone, direttore sportivo del Montelupo, società quest'ultima presso la quale il Dimitri Crociani doveva far ritorno a seguito dello svincolo. Il Ciaponi, sentito dall'Ufficio Indagini, affermava di aver ricevuto, nel corso di una telefonata con lo Zoi, una richiesta di denaro (un milione inizialmente, poi 800.000 lire) per non meglio precisate "spese" che la Lastrigiana aveva sostenuto consentendo al Crociani di giocare, e che detta somma rappresentava la condizione necessaria perché la stessa Lastrigiana lasciasse libero il giocatore. Il Ciaponi riferiva di aver opposto un fermo diniego a detta richiesta non solo perché contraria alle norme Federali, ma anche perché non risultava giustificata, considerato il poco tempo nel quale il Crociani aveva giocato con la Lastrigiana (agosto-novembre 2001). Comunicato detto diniego al padre del Crociani, quest'ultimo affermava che avrebbe provveduto in proprio. Di tutt'altro tenore le dichiarazioni degli incolpati, che tanto in occasione dell'audizione dell'Ufficio Indagini che innanzi a questo Collegio, hanno affermato la correttezza del proprio operato, spiegando che la somma di 700.000 lire richiesta rappresentava un rimborso delle spese sostenute per l'uso del pulmino (400.000 lire a fronte dell'utilizzo del pulmino da parte di 15/16 giocatori - vedasi dichiarazioni Fiaschi rese all'udienza del 19/7/2002) e quale cauzione per l'abbigliamento sportivo (300.000 lire); cauzione che era stata versata e che la società aveva deciso di non restituire considerata l'usura dell'abbigliamento al momento della riconsegna. Quanto alla somma di £. 400.000, la stessa era stata richiesta al momento del tesseramento, ma veniva pretesa solo al momento della richiesta di svincolo in quanto il padre del Cruciani, raramente presente in occasione degli allenamenti o degli incontri, non aveva mai provveduto al versamento. In Fiaschi, in particolare, spiegava che, in realtà, pur essendo una regola la richiesta ai calciatori di un rimborso per il trasporto e per l'abbigliamento sportivo, con riferimento al Crociani si era inteso soprassedere in attesa di discutere con il Montelupo sull'utilizzo del calciatore per l'anno successivo. Preso atto che il giocatore voleva andarsene anzitempo, la società decideva, invece, di formalizzare la richiesta. A conferma di quanto sopra detto, gli incolpati allegavano n. 1 dichiarazione di altro calciatore che, a loro dire, provava la richiesta di spese ai giocatori e le modalità di imputazione delle stesse. Questo Collegio, letti gli atti, ritiene gli incolpati e la società Lastrigiana responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte. Occorre premettere che gli argomenti posti dagli incolpati a propria difesa, appaiono contraddittori. Premesso che è pacifico, in quanto ammesso dagli stessi incolpati, che il Crociani ebbe a versare alla Lastrigiana la somma di £. 700.000, non si vede come poter affermare che parte di quella somma trovasse giustificazione nel rimborso-abbigliamento, considerato che la cauzione di £. 300.000, a detta dello stesso Zoi, era stata già versata e la società aveva deciso di non restituirla (vedasi dichiarazioni Zoi Ufficio Indagine del 30/4/2002). Sicché, se aveva un senso chiedere a titolo di rimborso spese-trasporto, la somma di £. 400.000, le ulteriori £. 300.000 venivano pretese senza che fossero dovute. Peraltro la somma di £. 700.000 effettivamente versata, non è quella originariamente richiesta laddove, quand'anche non si dovesse dar credito alle parole del padre del Crociani, che riferisce di una iniziale richiesta al Montelupo di £. 1.500.000 per lo svincolo del calciatore, le dichiarazioni del d.s. del Montelupo sul punto (prima richiesta di £. 1.000.000 e poi di £. 800.000) chiariscono che l'intento della Lastrigiana, in persona dei suoi tesserati, era quello di lucrare una differenza che comunque non spettava, approfittando della richiesta di svincolo (£. 300.000 o 100.000 poco importa). Tutto ciò ammesso che la pratica del contributo spese esistesse (singolare che, a fronte di una consuetudine che si afferma consolidata, la Lastrigiana produca una sola dichiarazione di calciatore al proposito - esosa la cifra di £. 400.000 se riferita al numero di calciatori, circa 15/16, che usufruivano del servizio) Tanto basta per ritenere provata la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., essendo irrilevante, in tal senso, che la somma realmente percepita sia stata quella di £. 700.000 e permanendo la contraddizione già evidenziata in ordine alla cauzione percepita e non restituita. Affermata la responsabilità degli incolpati, resta da quantificare la sanzione. Sul punto la Commissione ritiene che, se è pur vero che la qualifica di presidente della Lastrigiana del Fiaschi, imponeva a costui un attivo controllo sull'operato dei propri dirigenti, è altresì vero che l'intera operazione, condivisa dal Fiaschi, risulta tuttavia pensata dallo Zoi, il quale è il soggetto che, direttamente, formula la richiesta di denaro prima al Montelupo e poi al padre del Cruciani. Il che impone di graduare la sanzione, stimandosi equa per il Fiaschi la inibizione di mesi 6 e per lo Zoi quella di mesi 9. La Lastrigiana, responsabile direttamente (essendo entrata nel proprio patrimonio la somma pretesa dal Crociani) e oggettivamente per il fatto dei propri tesserati, merita Euro 850,00 di ammenda. P.Q.M. La C.D. dichiara Fiaschi Fabio, Zoi Stefano e la A.S. Lastrigiana responsabili per le violazioni rispettivamente ascritte e condanna Fiaschi Fabio alla inibizione per mesi 6, Zoi Stefano alla inibizione per mesi 9 e la A.S. Lastrigiana alla ammenda di Euro 850,00.
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