COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 31 del 13/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA RECLAMO DELLA S.P. ACQUAVIVA AVVERSO REGOLARITA’ GARA AVIS MONTEPULCIANO/ACQUAVIVA DEL 26.01.2003 (2-1)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 31 del 13/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA RECLAMO DELLA S.P. ACQUAVIVA AVVERSO REGOLARITA' GARA AVIS MONTEPULCIANO/ACQUAVIVA DEL 26.01.2003 (2-1) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.28 del 30.01.2003; -la gara del Campionato Regionale di 2 categoria Avis Montepulciano/Acquaviva si e' disputata il 26 gennaio 2003 e si e' conclusa con il risultato di 2-1. La S.P. Acquaviva inoltra reclamo a questo Giudice Sportivo e, sull'assunto di un provvedimento disciplinare errato assunto dall'arbitro nei confronti di un calciatore, deduceva l'invalidazione della gara chiedendone la conseguente ripetizione. Il G.S. Avis Montepulciano controdeduce nonostante che l'art.29 c/7 C. G.S. ne vieti la facolta' in sede di prima istanza, per cui tale memoria deve essere dichiarata inammissibile. Peraltro anche il reclamo proposto dalla S.P. Acquaviva va dichiarato inammissibile. Stabilisce invero, l'art.24 comma 3 C.G.S. che i Giudici Sportivi giudicano in primo grado sulla regolarita' di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalita' tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco. Pertanto, letti i motivi del reclamo, questo Giudice Sportivo deve astenersi dal passare all'esame di me rito e limitarsi ad una pronuncia di inammissibilita' atteso che il reclamo si riferisce a fatti che involgono decisioni di natura disciplinare assunte in campo dall'arbitro. Ne consegue l'inammissibilita' del reclamo con l'abbedito della tassa relativa. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.P. Acquaviva di Acquaviva (Siena) ed ordina addebitarsi la tassa di reclamo.
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