COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 31 del 13/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 123/03-cc. Reclamo della A.S. PIETRASANTA che impugna la decisione con la quale il G.S. Regionale ha squalificato: – per tre giornate il calciatore Menchetti Riccardo; – per sette mesi il calciatore Chini Fabrizio. ( C.U. n. 16 del 31/10/2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 31 del 13/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 123/03-cc. Reclamo della A.S. PIETRASANTA che impugna la decisione con la quale il G.S. Regionale ha squalificato: - per tre giornate il calciatore Menchetti Riccardo; - per sette mesi il calciatore Chini Fabrizio. ( C.U. n. 16 del 31/10/2002) Con due distinti reclami la A.S. Pietrasanta impugna i provvedimenti sopra indicati precisando che: l'espressione offensiva usata dal Menchetti non era riferita al D.G. ma era semplicemente una imprecazione conseguente al provvedimento di espulsione notificatogli; per quanto si riferisce al Chioni la reclamante, deprecando quanto commesso dal calciatore, chiede applicarsi nei suoi confronti ogni possibile attenuante di carattere generico dovendosi riconoscere sia la involontarietà del gesto sia l'assenza di premeditazione nel colpire la mano dell'arbitro. Giustifica inoltre il comportamento del tesserato con il particolare stato di confusione in cui egli si è venuto a trovare in conseguenza sia della rete annullata che della espulsione subita. Nel chiedere ,in entrambi i casi, la riduzione delle sanzioni, la società esercita il diritto di essere udita. Preliminarmente la C.D. delibera di riunire per opportunità di trattazione i due procedimenti, pur avendoli posti in discussione in due momenti diversi, rilevando, peraltro, che la società, per quanto convocata in entrambe le occasioni, è stata presente solo alla riunione tenuta i data 22/11/2002. Menchetti Riccardo, decisione assunta in data 22/11/2002. La C.D. rileva come dallo stato degli atti le argomentazioni portate a difesa da parte della reclamante non trovino alcun riscontro. L'arbitro non ha infatti alcun dubbio sulla circostanza che la parola offensiva fosse rivolta nei suoi riguardi con la conseguenza che la decisione del G.S., tenuto conto del carattere di prova privilegiata rivestita dal rapporto di gara, appare del tutto fondata anche sotto il profilo dell'entità. Chioni Fabrizio: decisione assunta in data 7 marzo 2003. Nell'esaminare gli atti la C.D. ha constatato che il supplemento reso dall'arbitro non è esaustivo nei confronti di quanto eccepito dalla reclamante per cui ha ritenuto necessario convocarlo per l'odierna seduta. Dalle dichiarazioni rese in questa sede è emerso che l'arbitro non è in grado di precisare se l'intento del calciatore fosse diretto verso il cartellino rosso (emblema dell'autorità arbitrale) o verso la sua mano in un gesto di stizza. Ciò che è certo è che non vi sia stata alcuna intenzione di recare nocumento al D.G. né di menomarne la figura in campo. Quest'analisi dei fatti, corroborata sia dalle scuse sinceramente rese in sede di reclamo dalla società e dal calciatore, nonché dalla considerazione che il D.G. per "tono ingiurioso" ha inteso significare ,come qui chiarito, più semplicemente un comportamento irriguardoso tenuto nei suoi confronti, induce la C.D. a rivedere la sanzione unicamente in tema di entità, risultando ampiamente comprovati i fatti ascritti al calciatore. P.Q.M. La C.D. delibera: di confermare la squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Menchetti Riccardo; di ridurre, comminandola fino al 31 marzo 2003, la squalifica a carico di Chioni Fabrizio. In conseguenza di detto provvedimento ordina la restituzione della tassa.
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