COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 32 del 20/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA RECLAMO DELL’A.C. VIRTUS CAMPORGIANO AVVERSO REGOLARITA’ GARA AQUILA S.ANNA/VIRTUS CAMPORGIANO DEL 2.02.2003 (2-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 32 del 20/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA RECLAMO DELL’A.C. VIRTUS CAMPORGIANO AVVERSO REGOLARITA’ GARA AQUILA S.ANNA/VIRTUS CAMPORGIANO DEL 2.02.2003 (2-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 30 del 6.02.2003; -il 2.2.2003 si disputava a S.Anna(Lu) l’incontro tra la società locale e l’A.C. Virtus Camporgiano, valido per il Campionato di 2^ categoria, che si concludeva con il risultato di 2-0. Dall’esame della distinta di gara, l’A.C. Virtus Camporgiano rilevava che l’U.S. Aquila S.Anna non aveva utilizzato fin dall’inizio della gara, così come prescritto, almeno due calciatori nati dopo l’1.1.1981. Conseguentemente, la reclamante chiedeva infliggersi alla società Aquila S.Anna la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Rileva il Giudice Sportivo che il reclamo dell’A.C. Virtus Camporgiano non può trovare accoglimento. Infatti è rimasto accertato che la data di nascita 18.03.1971 del calciatore Marchi Alessandro è stata erroneamente indicata sulla distinta poiché in effetti questi è nato il 18.03.1981, come risulta dagli accertamenti eseguiti. In conclusione, l’U.S. Aquila S.Anna non ha fatto venire meno la presenza in campo di giovani atleti nel numero prescritto sicché la gara ha avuto regolare svolgimento. Il rigetto del reclamo comporta l’addebito della tassa. Per questi motivi il G.S. respinge il reclamo come in epigrafe proposto dall’A.C. Virtus Camporgiano di Camporgiano (Lucca) e dispone l’addebito della tassa di reclamo. Infligge all’U.S. Aquila S.Anna l’ammenda di 120 Euro (centoventi) per l’errore nella compilazione dei dati anagrafici del proprio calciatore indicato in distinta.
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