COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 32 del 20/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 138/03-rg. Reclamo della A.C Maliseti avverso dec. Del G.S Regionale.Squalifica Imbriano Antonio per 5 gg. (C.U 29 del 06.02.2003 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 32 del 20/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
138/03-rg. Reclamo della A.C Maliseti avverso dec. Del G.S Regionale.Squalifica Imbriano Antonio per 5 gg. (C.U 29 del 06.02.2003 )
Con sintetico reclamo , la A.C Maliseti-Prato , impugna il provvedimento indicato, ritenendolo eccessivo rispetto ai fatti addebitati al proprio tesserato.
Quest’ultimo veniva squalificato per cinque giornate per aver colpito volontariamente con un pugno alla testa, a gioco fermo , un calciatore avversario , procurandogli una ferita alla tempia che lo costringeva ad uscire dal campo per essere medicato.
La reclamante pur non negando i fatti sopra descritti , ritiene la sanzione inflitta troppo severa . Anche perche’ il comportamento del proprio tesserato , per quanto deprecabile , nascerebbe come reazione ad un atteggiamento scorretto e provocatorio del giocatore colpito. Per tale motivo chiede una riduzione della sanzione.
Allo stato degli atti , le argomentazioni della ricorrente appaiono prive di fondamento. Il G.S ha correttamente valutato il comportamento del giocatore Imbriano Antonio . Comportamento che dalla lettura degli atti , appare connotato da estrema violenza , tanto che il giocatore colpito è stato portato al Pronto soccorso per essere medicato.
Appare evidente che tale violenza non può trovare alcuna giustificazione , meno che mai rispetto ad atteggiamenti ritenuti provocatori.
P.Q.M
La C.D respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa
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