COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 32 del 20/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 115/03-cc.Oggetto: Reclamo della Società U.S. Libertas Tavarnelle, avverso alla squalifica fino al 16/03/2003 inflitta dal G.S. al giocatore Nannucci Tommaso( C.U. n. 26 del 16/01/2003).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 32 del 20/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 115/03-cc.Oggetto: Reclamo della Società U.S. Libertas Tavarnelle, avverso alla squalifica fino al 16/03/2003 inflitta dal G.S. al giocatore Nannucci Tommaso( C.U. n. 26 del 16/01/2003). Il G.S., con riferimento alla partita disputatasi in data 12/01/2003 tra la società Chiantigiana e la reclamante, motivava così la sanzione applicata al giocatore Nannucci Tommaso: “Rivolgeva al D.G. frase irriguardosa e, di poi, con la punta delle dita dava una piccola spinta sulla spalla destra facendogliela spostare lievemente all’indietro”. La Società U.S. Libertas Tavarnelle proponeva formale reclamo ammettendo la sussistenza del comportamento, non offensivo, bensì irriguardoso del giocatore, ed il lieve contatto, assolutamente non volontario, avuto con il D.G., originato dalla modifica di un provvedimento arbitrale, chiedendo, in ordine alla lievità del fatto, una riduzione della sanzione applicata. Le ragioni della società venivano reiterate a verbale, nell’istruttoria del 14/02/2003. Premesso che le Carte Federali attribuiscono espressamente ed esclusivamente a questa C.D. il compito di valutare le affermazioni riportate nel reclamo nonché la decisione sull’esito dello stesso, il D.G., nel supplemento arbitrale, dopo essersi polemicamente dilungato su elementi non richiesti e non pertinenti, confermava sostanzialmente quanto contenuto nel referto arbitrale. La C.D. deve comunque rilevare che i motivi e le ragioni sottostanti al contatto con il D.G. da parte del Nannucci ed alle frasi irriguardose rivolte allo stesso non possono in alcun modo giustificare l’atto de quo, peraltro non contestato dalla società reclamante. La sanzione applicata dal G.S. appare quindi adeguata ed in linea con le precedenti decisioni di questa C.D.. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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