COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 32 del 20/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 118/03-gl.Gara Pieve al Toppo – Battifolle (0-2) del 21/01/2003. Campionato di III categoria , in C.U. Provinciale di Arezzo n.23 del 15/01/2003.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 32 del 20/2/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 118/03-gl.Gara Pieve al Toppo – Battifolle (0-2) del 21/01/2003. Campionato di III categoria , in C.U. Provinciale di Arezzo n.23 del 15/01/2003. Reclamo della Società Pieve al Toppo avverso la squalifica fino al 30/06/2003 del calciatore Frosini Michele il quale, dopo la fine dell’incontro, si avvicinava al D.G. e lo minacciava, appoggiandogli nel contempo il dito indice sul naso lo sospingeva, senza tuttavia procurargli dolore. Sanzione aggravata perché capitano. La reclamante basa la difesa del proprio tesserato su due punti: 1) contraddittorietà della ricostruzione e della motivazione; 2) sproporzione della sanzione comminata. In altre parole la reclamante sostiene come un gesto come quello di premere il naso di una persona sospingendola, è impossibile che non provochi dolore, ed in ordine alle frasi minacciose nega che il calciatore possa averle pronunciate. La reclamante richiede l’annullamento della sanzione o in ipotesi una riduzione della stessa. Il D.G., in sede di supplemento di rapporto, conferma le minacce e sostituisce il termine “ colpiva “ con i termini “ appoggiandomi…mi spingeva “ per indicare il gesto violento del calciatore nei suoi confronti. Assenza di dolore in ogni caso. La C.D., esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo. La doglianze della reclamante sono in parte giustificate, ma non tali da evitare una severa censura nei confronti del calciatore Frosini il quale, proprio in veste di capitano, avrebbe dovuto tenere un comportamento consono al ruolo nei confronti dell’arbitro. Pertanto lo stesso deve essere adeguatamente sanzionato per il modo con il quale si rivolto al D.G., per le parole usate e per il pessimo esempio messo in luce nei confronti dei presenti. Tuttavia, quanto emerso nel supplemento di rapporto dell’arbitro, che ovviamente il G.S. non poteva conoscere, porta a ridimensionare l’accaduto in ordine alla sanzione inflitta al Frosini e questo, non perché la reclamante invoca un’altra decisione giurisprudenziale, ma perché, essendo stata modificata la versione dei fatti fornita dal D.G., la pena deve essere nuovamente quantificata e pertanto riformata in favore del responsabile degli stessi. P.Q.M. La C.D., accogliendo il reclamo, riduce la squalifica del calciatore Frosini Michele dal 30/06/03 al 15/04/03. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it