COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 34 del 6/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 146/03-cr. Reclamo della soc. Nuove Generazioni avverso l’esito della gara Butese – Nuova Generazione 1970 del 09.02.2003 valida per il campionato di seconda categoria ( risultato 1/1)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 34 del 6/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 146/03-cr. Reclamo della soc. Nuove Generazioni avverso l’esito della gara Butese – Nuova Generazione 1970 del 09.02.2003 valida per il campionato di seconda categoria ( risultato 1/1) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la soc. Nuova Generazione 1970 chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato contestando che allo stesso abbia preso parte il calciatore PANTANI Gianluca non tesserato per la società Butese, Controdeduce la squadra adita sostenendo che il calciatore indicato in distinta come Pantani Gianluca in realtà fosse PONTANARI Gianluca regolarmente tesserato . Solo un mero errore di trascrizione aveva fatto si che il suddetto Pontanari fosse stato indicato come Pantani. A riprova di ciò indica come il documento di identità presentato al D.G in occasione della gara in contestazione sia quello di Pontanari gia’ utilizzato in precedenti gare. Termina chiedendo il rigetto del gravame. Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto per le considerazioni che seguono. L’ufficio tesseramenti del C.R.Toscana , ha notiziato il collegio come non vi siano tesserati che rispondano al nome di PANTANI Gianluca . Ulteriori accertamenti svolti sia dallo stesso ufficio tesseramenti che dalla segreteria di questa C.D hanno permesso di stabilire come si sia trattato effettivamente di un errore di trascrizione del nome sulle liste della gara Butese – Nuova Generazione 1970 atteso che il documento di identità (patente di Guida) che porta il numero AC9187563 è lo stesso che compare in altre gare a nome dello stesso Pontanari. P.Q.M La Commissione Disciplinare in applicazione del disposto di cui all’art. 12 commi 6 e 7 Codice di Giustizia Sportiva Respinge il reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa. Inoltre infligge alla soc. Butese l’ammenda pari a 104,00 Euro e al sig. Ciampi Emmo quale accompagnatore ufficiale della squadra la inibizione per giorni 15
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it