COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 34 del 6/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 155/03-CR. Reclamo del G.S Valcaprio avverso dec. G.S Regionale . Squalifica dei calciatori; -BOLA Tommaso per 4 gg -GABELLONI Alessandro per 4 gg -LEONCINI Alessandro per 4 gg (C.U 29 del 06.02.2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 34 del 6/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 155/03-CR. Reclamo del G.S Valcaprio avverso dec. G.S Regionale . Squalifica dei calciatori; -BOLA Tommaso per 4 gg -GABELLONI Alessandro per 4 gg -LEONCINI Alessandro per 4 gg (C.U 29 del 06.02.2003) Con atto inviato in data 18 Febbraio 2003 , il G.S Valcaprio , chiede alla C.D , una revisione dei provvedimenti assunti dal G.S nei confronti di tre calciatori a seguito di fatti accaduti in occasione della gara Valcaprio – Aullese del 02.02.2003 e pubblicati sul C.U 29 del 06 Febbraio 2003. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile perché inoltrato oltre i termini. Osserva il collegio come a norma dell’art. 42 comma 5 C.G.S , i ricorsi alla Commissione Disciplinare devono essere proposti entro il Decimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare. Nel caso che occupa , il reclamo doveva essere inoltrato entro il giorno 17 febbraio ( essendo il giorno 16 giorno festivo) . L’averlo inoltrato il giorno 18 febbraio lo rende inammissibile ai sensi del combinato disposto dell’art 29 commi 5 e 9 Codice Giustizia Sportiva P.Q.M La Commissione dichiara il proposto reclamo inammissibile ordinando l’incameramento della relativa tassa
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