COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 34 del 6/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 150/03-CR. Reclamo del G.S Valpiana avverso dec. G.S Provinciale di Grosseto . Squalifica SACCHELLI Michele fino al 28.07.2003 (C.U 26 del 29.01.2003)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 34 del 6/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
150/03-CR. Reclamo del G.S Valpiana avverso dec. G.S Provinciale di Grosseto . Squalifica SACCHELLI Michele fino al 28.07.2003 (C.U 26 del 29.01.2003)
Con atto inviato in data 13 Febbraio 2003 , il G.S Valpiana , chiede alla C.D , una revisione dei provvedimenti assunti dal G.S provinciale di Grosseto nei confronti del calciatore Sacchelli a seguito di fatti accaduti in occasione della gara Roccatederighi – Valpiana del 19.01.2003 e pubblicati sul C.U 26 del 29 Gennaio 2003.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile perché inoltrato oltre i termini.
Osserva il collegio come a norma dell’art. 42 comma 5 C.G.S , i ricorsi alla Commissione Disciplinare devono essere proposti entro il Decimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare.
Nel caso che occupa , il reclamo doveva essere inoltrato entro il giorno 08 febbraio . L’averlo inoltrato il giorno 13 febbraio lo rende inammissibile ai sensi del combinato disposto dell’art 29 commi 5 e 9 Codice Giustizia Sportiva
P.Q.M
La Commissione dichiara il proposto reclamo inammissibile ordinando l’incameramento della relativa tassa
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