COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 34 del 6/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 137/03-rg. Reclamo della Unione SPORTIVA BRACCAGNI avverso la decisione del G.S. Provinciale che ha squalificato fino al 2 7 maggio 2003 il calciatore Mendico Michael. C.U. n.26 del 29-01-03.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 34 del 6/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 137/03-rg. Reclamo della Unione SPORTIVA BRACCAGNI avverso la decisione del G.S. Provinciale che ha squalificato fino al 2 7 maggio 2003 il calciatore Mendico Michael. C.U. n.26 del 29-01-03. Il G.S. squalificava il calciatore Mendico Michael in quanto, dopo essere stato espulso per comportamento irriguardoso nei confronti del D.G., Alla notifica del provvedimento continuava nel suo comportamento offensivo e colpiva l’arbitro sul braccio con il dorso della mano, nonostante l’intervento dei propri compagni di squadra che cercavano di trattenerlo. Propone reclamo la Unione Sportiva Braccagni la quale, pur confermando i fatti descritti dal G.S., ritiene la squalifica eccessiva. La reclamante perviene alla suddetta considerazione non sulla base di una diversa valutazione dei fatti ascritti al proprio tesserato, ma ponendo in relazione il provvedimento in questione con quello emesso nei confronti del calciatore Mencagli Paolo per fatti avvenuti nel corso della medesima partita Castiglionese-Braccagni. La reclamante ritiene, in buona sostanza, che per fatti simili sono stati inflitte sanzioni diverse e più penalizzante per il proprio tesserato. Chiede pertanto una riduzione della squalifica. Nel supplemento di rapporto il D.G. conferma quanto già riportato nel referto di gara. La C.D. esaminati gli atti ufficiali e ritenuti conclamati i fatti in essi contenuti ritiene il reclamo della Unione Sportiva Braccagli infondato. Per quanto concerne l’oggetto del reclamo è appena il caso di osservare che il comportamento del calciatore Mendico Michael si connota soprattutto per il gesto moderatamente violento nei confronti del D.G. che giustifica una maggiore severità della sanzione inflitta. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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