COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 34 del 6/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare COPPA DI TERZA CATEGORIA 104/03-Rn.Reclamo Int. Scansano Avverso Squalifica Colorno Marco Fino Al 5102003 (C.U. N° 27 Del 52\2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 34 del 6/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare COPPA DI TERZA CATEGORIA 104/03-Rn.Reclamo Int. Scansano Avverso Squalifica Colorno Marco Fino Al 5102003 (C.U. N° 27 Del 52\2003) Propone rituale reclamo l’Int. Scansano avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S. Provinciale di Grosseto con la seguente motivazione:”Si faceva incontro al D.G. percorrendo circa venti metri a corsa e quindi tenendo comportamento offensivo, lo spingeva ripetutamente con il petto facendolo arretrare di circa tre metri, veniva quindi trattenuto da due compagni di squadra che, a fatica, provvedevano ad allontanarlo definitivamente; durante quest’ultima fase il Colorno minacciava gravemente e ripetutamente il D.G.. A fine gara affrontava nuovamente il D.G., impedendogli il rientro negli spogliatoi per circa due minuti, tenendo nuovamente comportamento offensivo e minaccioso. Sanzione aggravata perché capitano e plurirecidivo per comportamenti tenuti nella corrente stagione sportiva”.”. La società reclamante con lunga ed articolata disamina chiede una riduzione della sanzione impugnata. Innanzitutto pone l’accento sulla eccessività della sanzione, contestando i fatti così come descritti nel rapporto, in particolare nega le spinte, il comportamento ingiurioso (si sarebbe trattato solo di vibrate proteste), e per quanto riguarda gli accadimenti di fine gara, specifica che il ritardo dell’arbitro era causato da una piccola rissa scoppiata tra i giocatori di entrambe le squadre e che l’intervento del Colorno era finalizzato (senza essere offensivo) solo ad evidenziare come quanto stava accadendo fosse diretta conseguenza del comportamento del D.G. durante la gara. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di respingere il reclamo. Per quanto riguarda lo svolgimento dei fatti, le argomentazioni difensive non possono trovare accoglimento a fronte di una puntuale e circostanziata descrizione dei fatti da parte del D.G. che nel supplemento di rapporto conferma quanto ascritto al tesserato. Come è noto il rapporto arbitrale ed il supplemento rivestono carattere di prova privilegiata e, nel caso di specie non si rinvengono elementi di contraddizione tali da dubitare dell’attendibilità di quanto descritto dal D.G.. Confermati i fatti resta da esaminare la sanzione nella sua entità. Orbene l’episodio è sicuramente grave e il comportamento del calciatore non trova giustificazione alcuna, a ciò si aggiungano le aggravanti contestate della qualifica ricoperta nell’occasione e della recidività in comportamenti scorretti. Sotto tali aspetti la sanzione deve essere confermata apparendo più che congrua la squalifica inflitta dal G.S.. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone incamerarsi la tassa relativa.
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