COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 34 del 6/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 134/03-Gc. Deferimento Del Dirigente Sig. Corrieri E Della Societa’ A.C. Montemurlo, Disposto Dal Presidente Del C.R.T. Artt. 1 E 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 34 del 6/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 134/03-Gc. Deferimento Del Dirigente Sig. Corrieri E Della Societa’ A.C. Montemurlo, Disposto Dal Presidente Del C.R.T. Artt. 1 E 2 C.G.S. Con comunicazione 30 gennaio 2003 il Presidente del Comitato Regionale Toscana deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Ido Corrieri, presidente dell’A.C. Montemurlo, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché deferiva la società A.C. Montemurlo per la violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. Il deferimento traeva origine da una dettagliata nota, redatta in occasione della gara Montemurlo – Quarrata (campionato di eccellenza) del 26 gennaio 2003, dall’osservatore arbitrale. Nel dettagliato rapporto dell’osservatore arbitrale emerge chiaramente e dettagliatamente il comportamento tenuto dal Presidente del Montemurlo. Questi, a fine gara, negli spogliatoi – proprio davanti alla porta di quello arbitrale – aggrediva verbalmente l’osservatore, qualificandosi come Presidente della società citata. (A questo proposito, è opportuno rilevare come alcun dubbio vi sia sull’identità della persona, essendo questa stata confermata anche da un A.A. che lo conosceva personalmente). Il Corrieri, nel proferire frasi minacciose e offensive, dapprima tentava di non fare entrare l’osservatore nello spogliatoio arbitrale, impedendo con forza di chiuderne la relativa porta, dopodichè – allorquando l’osservatore designato si metteva avanti alla porta dello spogliatoio al fine di tutelare l’incolumità della terna arbitrale - il Corrieri adottava un pressante comportamento che durava, nella prima fase, ben dieci minuti. In tale frangente, il Corrieri insisteva nell’offendere e provocare l’O.A., anche colpendolo per tre volte su un braccio con la mano aperta e con moderata violenza con il chiaro ed inequivocabile intento di provocarne una reazione; colpiva altresì due volte la porta dello spogliatoio arbitrale. Nel corso della durata dell’accaduto, il Corrieri ha più volte insistito e richiesto che per tale suo comportamento gli fossero comminati cinque anni di squalifica, con evidente intento di sfida. Da notare, in tutto il protrarsi dell’episodio, l’apprezzabilissimo comportamento dell’osservatore il quale non solo non ha mai reagito nonostante le odiose provocazioni, ma ha altresì tenuto un comportamento tale da evitare in tutti i modi di alimentare e fomentare l’ira del Corrieri, in attesa che si placasse. Infine l’O.A. entrava nello spogliatoio arbitrale, e dopo esserne uscito il Corrieri proseguiva ancora nel suo atteggiamento, seguendolo fino all’autovettura, “raccomandandogli” ancora di fargli avere cinque anni di squalifica. L’O.A. ha altresì evidenziato come nel frattempo alcuni giocatori del Montemurlo siano usciti dallo spogliatoio tranquillamente, senza alcun problema e senza proferire parola. La Commissione Disciplinare, istruiti gli atti, convocava l’interessato per la sessione di oggi. La società, con telefax odierno, comunicava l’impossibilità del presidente Corrieri ad intervenire. Il Collegio ha ritenuto di acquisire gli atti di gara al fine di meglio comprendere il contesto in cui si è svolto l’episodio che vede coinvolto il Corrieri. Da un esame dei referti di gara non emerge niente di particolare, l’incontro appare essersi svolto in modo relativamente tranquillo, e le sanzioni disciplinari comminate dal D.G. ai giocatori non risultano essere state tali e tante da far ritenere che la gara si sia svolta in un clima di particolare tensione fra le due squadre. L’unico episodio grave accaduto ha visto coinvolto solo – ancora – il Presidente Ido Corrieri, il quale a fine partita ha tenuto un atteggiamento ed un comportamento assolutamente stigmatizzabili nei confronti del D.G.. Per tali fatti – si precisa ben diversi da quelli oggi esaminati – il Corrieri ha già subito la sanzione dell’inibizione fino al 30.07.2003 (C.U. n° 28 del 30.01.2003). Anche in quell’occasione – si noti – il Corrieri gridava all’arbitro la volontà di ottenere una sanzione quinquennale. Il Collegio, alla luce degli atti, ritiene il comportamento del Corrieri assolutamente grave, vessatorio e provocatorio, tenuto conto del contesto in cui si è svolto e della sua durata, nonché del fatto che oltre ad essere un dirigente è addirittura il Presidente della società sportiva. Pur non potendo – per evidenti motivi di giustizia ed equità – “accontentare” il Corrieri nella sua richiesta di inibizione quinquennale, la sanzione da irrogare deve necessariamente tenere conto di elementi che aggravano la posizione del Presidente. Il Collegio ritiene che vi sia stata una sorta di scientifica premeditazione nel suo comportamento. La puntuale e più volte richiesta di essere sanzionato – assolutamente plateale – unita al fatto che gli episodi addebitati si sono svolti in un arco temporale alquanto lungo e dilatato (questo lascia intendere che vi sia stato tutto il tempo, per il Presidente, di prendere coscienza di come si stava comportando), identificano un comportamento altamente irresponsabile e pericoloso, che per puro caso non ha avuto conseguenze maggiori e ben più gravi per la terna ed il loro osservatore; l’episodio avrebbe senz’altro potuto accendere e fomentare gli animi dei calciatori e dei presenti tutti. E’ evidente a questa Commissione come vi sia un deprecabile incremento di atti irriguardosi e violenti (e non esiste solo la violenza fisica) nei confronti dei direttori di gara da parte di tesserati, ed in particolare di Dirigenti di Società. Nel ribadire che gli episodi debbano sempre essere adeguatamente sanzionati al fine di consentire il rispetto delle norme federali e salvaguardare l’aspetto agonistico, appare ancora più grave e pericoloso un comportamento come quello tenuto dal Corrieri, che evidentemente non ha dimostrato di poter svolgere adeguatamente la propria funzione presidenziale nei confronti dei propri giocatori né nei confronti degli organi federali. Dall’accertata grave ed inqualificabile responsabilità del Presidente Corrieri discende direttamente ed inscindibilmente la responsabilità della società A.C. Montemurlo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare commina al sig. Ido Corrieri la sanzione disciplinare della inibizione per anni tre a decorrere dal termine della precedente inibizione. Alla società A.C. Montemurlo l’ammenda di € 4.000,00 (quattromila).
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