COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 38.-RECLAMO DEL G.S. LIBERTAS LA TORRE AVVERSO GARA WILD DUCK/LIBERTAS LA TORRE DEL 21.2.2003 ( non disputata).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1
38.-RECLAMO DEL G.S. LIBERTAS LA TORRE AVVERSO GARA WILD DUCK/LIBERTAS LA TORRE DEL 21.2.2003 ( non disputata).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.33 del 26.2.2003;
-con atto 27 febbraio 2003 la societa' Libertas La Torre proponeva reclamo avanti questo Giudice avverso la mancata disputa della gara in epigrafe per inaccessibilita' al campo di gioco a causa delle non regolamentari suole delle scarpe degli atleti. Deduce la reclamante che il mancato accesso al campo di gioco effettuato dalla societa' ospitante non sarebbe avvenuto nel rispetto delle procedure previste. Chiede quindi venga disposta una nuova disputa della gara. Il gravame e' fondato e va accolto. Preliminarmente ritiene il G.S. opportuno ribadire il principio in base al quale ogni decisione in merito alla prescrizione pubblicata nell'allegato al Com.Uff.n.9 e relativa al campo di giuoco della Societa' Wild Duck: ''Si giuoca con scarpe c on suola neutra'' debba essere di esclusiva competanza dell'arbitro designato a dirigere la gara. Orbene non risulta invece, sulla base di quanto lo stesso direttore di gara ha annotato nel suo referto, che tale procedura sia stata rispettata. Osserva ancora il G.S. che un'attivita' che si reputa come assolutamente decisiva al fine della formulazione del giudizio circa l'idoneita' delle scarpe di gioco in relazione all'impianto sportivo, sia stata posta in essere autonomamente dalla societa' ospitante, e non dall'arbitro a cui era demandato tale adempimento. Deve quindi concludersi che il mancato accesso al campo della gara e' avvenuto in violazione della Regola n.5 del Regolamento di gioco per cui si ritiene equo disporsi l'effettuazione della gara non disputata e che a tal fine deve rinviarsi al Comitato Regionale Toscana per la fissazione della data della gara. Va da ultimo disposta la restituzione della tassa. Per questi motivi il G.S. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal G.S. Libertas La Torre di Pontassieve (Firenze), dispone l'effettuazione della gara suindicata. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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