COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 36. – RECLAMO DEL G.S. BORGO A MOZZANO AVVERSO REGOLARITA’ GARA ATLETICO CARRARA DEI MARMI/BORGO A MOZZANO DEL 16.2.2003 (2-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 36. – RECLAMO DEL G.S. BORGO A MOZZANO AVVERSO REGOLARITA’ GARA ATLETICO CARRARA DEI MARMI/BORGO A MOZZANO DEL 16.2.2003 (2-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.32 del 20.2.2003; -in esito alla gara Atletico Carrara dei Marmi/Borgo a Mozzano, valevole per il Campionato di 1^ categoria e disputatasi il 16 febbraio 2003, il G.S. Borgo a Mozzano reclama a questo Giudice Sportivo esponendo che all’ 89’ del secondo tempo, sul risultato di 1-1, mentre un calciatore avversario, in un’azione di gioco che si svolgeva al limite della propria area di rigore, era in fase di attacco, una persona estranea aveva emesso un fischio simile a quello dell’arbitro inducendo, così, in errore i propri difensori che si erano fermati senza ostacolare l’avversario che, quindi, aveva realizzato una rete. Sostiene quindi la reclamante che nel caso di specie sussistono “i presupposti” per l’applicazione dell’art.12 comma 4 del C.G.S.. Il ricorso è palesemente infondato poiché persegue l’intento di smentire ciò che chiaramente risulta dai documenti ufficiali sulla base di interessate dichiarazioni di parte. Va rilevato, infatti, che secondo quanto si evince dall’interpretazione dell’art.31, lett. a), C.G.S., la prova in ordine agli avvenimenti attinenti allo svolgimento delle gare e alle eventuali irregolarità ivi manifestatesi deve trarsi unicamente dai documenti ufficiali, i quali, com’è ormai jus receptum, costituiscono fonte di convincimento assoluta e privilegiata, la cui contestabilità è resa eccezionalmente possibile soltanto in caso di ambiguità, incompletezza o contraddittorietà. Ma nel caso in esame l’arbitro della partita ha rilevato ed annotato nel testo del suo supplemento di referto che il fischio estraneo non ha influito sulla segnatura della rete ed a tal proposito testualmente riferisce “….facevo ampi cenni a tutti i calciatori, che si erano voltati verso di me, di continuare il giuoco urlando inoltre che non ero stato io a fischiare. Tutto ciò accadeva nell’arco di 1-2 secondi. Successivamente (circa 4-5 secondi dopo) il Borgo a Mozzano subiva la rete.” Ritiene quindi questo G.S. che contro tali precise e limpide emergenze è vano assumerne l’oppugnabilità o tentarne la confutazione attraverso mere, interessate affermazioni contrarie. Per effetto del rigetto del reclamo la tassa di reclamo va incamerata, ai sensi dell’art 29, comma 13 C.G.S.. Per questi motivi il G.S. respinge il reclamo come sopra proposto dal G.S. Borgo a Mozzano di Borgo a Mozzano (Lucca) e dispone l’incameramento della tassa.
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