COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 159/03-gc. Reclamo Presentato Dall’U.S. Torrita Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Inibito Il Sig. Roberto Rossi Fino Al 13.02.2005. C.U. N° 31 Del 13.02.2003.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 159/03-gc. Reclamo Presentato Dall’U.S. Torrita Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Inibito Il Sig. Roberto Rossi Fino Al 13.02.2005. C.U. N° 31 Del 13.02.2003. Il Giudice Sportivo Regionale inibiva fino al 13.02.2005 il signor Rossi Roberto poiché a fine gara minacciava l’arbitro e quindi gli sferrava un calcio ad una gamba provocandogli momentaneo dolore.Il tutto accadeva in occasione dell’incontro Strada in Casentino – Torrita del giorno 09.02.2003.Propone quindi reclamo, avverso tale decisione, l’Unione Sportiva Torrita.Nel contestare l’operato tecnico dell’arbitro, la società si difende dal fatto contestato asserendo che il calcio è stato accidentale in seguito ad un gesto di stizza del dirigente.Conclude con la richiesta di mitigazione della sanzione, evidenziando la richiesta del sig. Rossi di essere sentito in occasione dell’udienza.Preliminarmente la Commissione Disciplinare rileva che purtroppo questa ultima richiesta non può essere oggetto di accoglimento.Il sig. Rossi è stato inibito, e gli è quindi preclusa ogni attività, tenuto conto che il reclamo è stato proposto non dal Rossi in proprio, ma dalla società. Per questo stesso motivo, fra l’altro, questo Collegio non avrebbe potuto ascoltare il Rossi, in quanto si sarebbe comunque trattato di vera e propria “testimonianza”, mezzo istruttorio e probatorio assolutamente non consentito nei procedimenti disciplinari di questa natura.Le norme procedurali avrebbero permesso, invece, di sentire la società – a mezzo del suo presidente o di un suo delegato – qualora ne avesse fatta espressa ed esplicita richiesta nel corpo del reclamo. Ciò premesso, questa C.D. rileva che il reclamo non può essere accolto.Quanto accaduto è stato chiaramente indicato dal D.G. sia sul primo referto, sia sul supplemento richiesto. Alcun dubbio vi è sia sulla volontarietà del calcio, sia sul momentaneo dolore subito dall’arbitro. Il D.G., infine, riporta letteralmente il tono della minaccia subita.La durata della sanzione comminata dal Primo Giudice appare, quindi, equa e ben graduata in base alla gravità e alla violenza del gesto.P.Q.M.La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it