COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 149/03-gc. Reclamo Presentato Dal Sig. Mori Marzio (S. Leone) Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Comminato Allo Stesso Mori La Sanzione Dell’inibizione Fino Al 28.03.2003. C.U. N° 31 Del 13.02.2003.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 149/03-gc. Reclamo Presentato Dal Sig. Mori Marzio (S. Leone) Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Comminato Allo Stesso Mori La Sanzione Dell’inibizione Fino Al 28.03.2003. C.U. N° 31 Del 13.02.2003. Il Giudice Sportivo Regionale inibiva il sig. Mori Marzio a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 28.03.2003 poiché a fine gara offendeva e minacciava il D.G.Il fatto accadeva nel corso della gara S. Leone – Casal del Riccio (Calcio a cinque) del 07.02.2003. Avverso tale decisione proponeva reclamo in proprio il sig. Mori.Il reclamante, dopo una dettagliata descrizione di fatti e circostanze che risultano – in parte – superflue non essendo riferite ad episodi in contestazione, richiede sostanzialmente una mitigazione della sanzione. Asserisce di non aver mai inteso offendere il D.G. e fornisce la sua versione dell’accaduto.Nel supplemento di rapporto l’arbitro chiarisce la dinamica degli eventi, confermando inequivocabilmente la dinamica dell’episodio, e riferendo testualmente le frasi del Mori.Acclarato, quindi, il fatto, rimane da decidere sulla congruità della sanzione.A questo proposito appare evidente, a questo Collegio, che la sanzione comminata sia assolutamente equa e ben graduata, anche in relazione ad episodi similari contestati a Dirigenti.Ribadisce, altresì, la Commissione, la pericolosità di certi atteggiamenti in ambienti e strutture ristrette come quelle del Calcio a 5, che chiamano tutti – in primis i Dirigenti – a comportamenti che devono ancor di più essere improntati alla massima tranquillità e correttezza.P.Q.M.La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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