COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE165/03-pv.Oggetto: Reclamo della Società G.S. Pian di San Bartolo, avverso alla squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S. al giocatore Fabbri Paolo (G.U. n. 33).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE165/03-pv.Oggetto: Reclamo della Società G.S. Pian di San Bartolo, avverso alla squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S. al giocatore Fabbri Paolo (G.U. n. 33).
Il G.S. motivava la sanzione applicata ancorandola al comportamento offensivo tenuto dal calciatore Fabbri nel corso della competizione disputatasi in data 21/02/2003 tra le Società G.S. Pian di San Bartolo e S.C. Sinalunga, consistito nell’avere, al termine della partita, prima molestato e poi offeso il D.G. con espressioni meglio descritte nel referto arbitrale.
Ricorre la società contestando sia la valenza offensiva delle frasi sia l’eccessività della pena inflitta.
La ricostruzione fornita non appare credibile.
Il referto arbitrale riporta sia l’iterato atteggiamento molesto sia la conclusiva espressione indubbiamente offensiva.
La sanzione applicata dal G.S. risulta pertanto, anche in relazione al ruolo di capitano ricoperto dal giocatore, corretta ed adeguata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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