COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 139/03-gl.Campionato di I Categoria. Gara Filettole Calcio-Atletico Galleno ( 2-1 ) del 05/01/03, in C.U. C.R.T. n.25 del 10/01/03 e n.28 del 30/01/03.
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
139/03-gl.Campionato di I Categoria. Gara Filettole Calcio-Atletico Galleno ( 2-1 ) del 05/01/03, in C.U. C.R.T. n.25 del 10/01/03 e n.28 del 30/01/03.
Reclamo avanti alla C.D. Regionale Toscana della Società Filettole avverso la seguente decisione del G.S. Regionale : “Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.25 del 10/01/03;
- la S.S. Galleno chiede infliggersi alla Società Filettole Calcio la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, avendo la stessa, nell’operare le sostituzioni consentite, disatteso dal 32’del 2’ tempo, la normativa pubblicata sul Com.Uff. n.1 del 4/7/2002 impiegando solo due calciatori nati dopo l’1.1.1982 e violando l’art.34 e 34 bis N.O.I.F. Il reclamo è fondato e va accolto. L’art.34 bis N.O.I.F. al secondo comma recita: il mancato impiego dei calciatori alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall’ordinamento interno delle Leghe, comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal previgente art.7 comma 5 ( attuale art.12 comma 5 C.G.S.) Dalla lettura del referto di gara risulta che al 27’ del secondo tempo l’A.S.Filettole Calcio ha sostituito il n.7 Eliani Fabio,nato il 10.5.1981, con il n.15 Dini Stefano nato il 26.6.1968; la squadra quindi è rimasta con due soli giocatori nati dopo l’1.1.1982, violando la normativa pubblicata sul Com.Uff. n.1 del 4.7.2002 che impone per ogni squadra la presenza contemporanea in campo di n.2 calciatori nati dopo l’1.1.1982 ed uno nato dal 1.1.1981 in poi, Per questi motivi il G.S. accoglie il reclamo come innanzi proposto dalla S.S.Atletico Galleno di Galleno (Firenze) adottando nei confronti dell’A.S. Filettole Calcio la sanzione della perdita della gara per 0-2. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.”
La Società Filettole Calcio nel testo del reclamo proposto avanti alla C.D., ritiene che il D.G. abbia, sia pure in buona fede, errato nel riportare sul proprio tabellino di gara la sostituzione del calciatore n.7 Eliani Fabio con il calciatore Dini Stefano n.15 anziché, come sostiene la reclamante, con il calciatore Vaglini Tobia n.16.
La soc.Filettole Calcio chiede:
1)di essere udita dalla C.D.;
2)il riconoscimento da parte dell’arbitro dei calciatori sostituiti;
3)il riconoscimento da parte di terzi del calciatore Dini;
4)di produrre documentazione di giornalisti presenti il giorno della gara;
5)di sentire l’osservatore arbitrale sull’operato dell’arbitro della gara oggetto del reclamo.
La C.D.ha provveduto a convocare la reclamante per l’udienza del 28/02/03 ed in quella sede, su reiterata richiesta della stessa, ha disposto la comparizione dell’arbitro per l’udienza del 14/03/03.
In questa sede il Collegio rileva che le altre richieste istruttorie sono inammissibili.
All’udienza del 14/03/03, erano presenti i sig.ri Giovannelli Riccardo, Presidente della Filettole Calcio ed i sig.ri Viglini Tobia, Dini Stefano e Eliani Fabio, tutti calciatori della Filettole Calcio.
Una volta identificati i predetti soggetti dalla C.D., è stato fatto entrare l’arbitro della gara sig.Proviventi Paolo al quale la C.D. ha chiesto espressamente e formalmente se fra i presenti vi era il calciatore Dini Stefano.
L’arbitro, esaminate le persone presenti, ha dichiarato di non riconoscere alcuno dei calciatori, quindi di non essere in grado di identificare il calciatore Dini Stefano.
Il D.G. ha inoltre dichiarato di non conoscere alcuna delle persone mostrategli.
Terminato l’incombente istruttorio le parti sono state licenziate.
La C.D.,esaminati gli atti ufficiali e preso atto dell’attività istruttoria,respinge il reclamo.
Da quanto emerso non è possibile sconfessare l’operato dell’arbitro il quale ha redatto regolare rapporto di gara, ove vengono chiaramente indicate le sostituzioni e tale documento, unitamente al supplemento di rapporto dello stesso tenore,fa piena prova circa i fatti avvenuti in campo.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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