COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 169/03-cr. Reclamo della A.C Montieri avverso l’esito della gara Amiata – Montieri del 23.02.2003 valida per il campionato di Prima Categoria (risultato 4/1)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 169/03-cr. Reclamo della A.C Montieri avverso l’esito della gara Amiata – Montieri del 23.02.2003 valida per il campionato di Prima Categoria (risultato 4/1) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la A.C Montieri chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato , sostenendo che allo stesso , schierato dalla soc. Amiata , avrebbe preso parte il calciatore DI GIUSEPPE Andrea , non avente titolo in quanto , lo stesso , non aveva scontato la giornata di squalifica relativa ad una espulsione avvenuta nella gara Amiata – Orbetello del 09 Febbraio 2003. Niente controdeduce la soc. Amiata malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto per le considerazioni che seguono. Al 26° della gara Amiata – Orbetello , il calciatore Di Giuseppe veniva espulso con regolare esposizione di “cartellino rosso” . L’arbitro, ometteva di trascriverne il nominativo sul rapporto di gara come successivamente comunicato a questo collegio , tantoche’ nel successivo C.U nessun provvedimento veniva preso a carico del Di Giuseppe . Lo stesso avrebbe comunque dovuto astenersi dal partecipare alla gara successiva a quella dell’espulsione ( 16 Febbraio gara Maglianese – Amiata ) in virtu’ dell’automatismo delle sanzioni così come espressamente indicato dall’art. 14 comma 9 Codice di Giustizia Sportiva . Viceversa il calciatore prende parte alla gara non scontando la squalifica pendente a suo carico , cosicche’ anche la sua partecipazione alla gara successiva , quella di cui trattasi , e’ da ritenersi irregolare. P.Q.M La C.D accoglie il reclamo infliggendo alla soc. Amiata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/2. Inoltre infligge al calciatore Di Giuseppe Andrea UNA giornata di squalifica . Al sig. TONDI Lorenzino , quale accompagnatore ufficiale la inibizione fino al 14 Aprile 2003 ed alla soc. Amiata l’ammenda pari a 104,00 Euro . Rimette gli atti al G.S per la determinazione della sanzione relativa all’espulsione non trascritta sul rapporto e successivamente accertata. Restituirsi la relativa tassa.
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