COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 157/03-cc. Reclamo della U.S.Etruria-Policiano ‘92 avverso la inibizione inflitta dal G.S.Regionale al dirigente Laurenzi Fabio .( C.U.n° 31 del 13.2.2003 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
157/03-cc. Reclamo della U.S.Etruria-Policiano ‘92 avverso la inibizione inflitta dal G.S.Regionale al dirigente Laurenzi Fabio .( C.U.n° 31 del 13.2.2003 ) “ Tirava un pugno al D.G. colpendolo al mento e facendolo indietreggiare.Tale gesto provocava all’arbitro forte dolore nonché fuoriuscita di sangue dalla bocca “ .Questa la motivazione, rilevata dal rapporto di gara ,che il G.S. Regionale ha posto a base del provvedimento che viene in questa sede impugnato.La società reclamante assume che quanto indicato sul rapporto di gara non corrisponda a ciò che è accaduto indicando che venuti, il dirigente e l’arbitro, ”a contatto………..il sig .Laurenzi allontanava il D.G. con la propria mano aperta, posta sul viso dello stesso arbitro per pochi istanti.”Contesta ancora la fuoriuscita del sangue affermando che in campo nessuno si è accorto di ciò e soprattutto i capitani delle due squadre che hanno sostato con il D.G.,dopo l’episodio,quando questi aveva deciso di sospendere momentaneamente la gara.Pur censurando l’episodio la reclamante chiede una congrua riduzione della sanzione dichiarando, sorprendentemente che “non viene ravvisato intento violento teso a provocare danni al direttore di gara, soprattutto perché la reazione non ha comunque provocato quanto riportato dallo stesso”Osserva preliminarmente questa Commissione come qualsiasi atto di violenza compiuto in campo debba essere concretamente e severamente sanzionato ed in modo particolare quando essi abbiano per oggetto l’arbitro che rappresenta la figura centrale nell’ambito della disputa delle gare.Per quanto concerne il caso di specie meravigliano, ancora, le affermazioni della reclamante che disconoscendo il rapporto di gara pone nel dubbio le affermazioni in esso riportate.Appare abbastanza facile smontare le tesi difensive semplicemente leggendo gli atti ufficiali ( il rapporto di gara ed il supplemento reso in questa sede).Il rapporto di gara ,di cui non ci si può mai dimenticare il carattere di prova privilegiata rivestito, e che trova puntuale conferma nel supplemento, indica che il colpo improvviso secco e deciso ha provocato l’urto della dentatura inferiore con quella superiore e che il conseguente urto tra i denti canini ha provocato un trauma gengivale causa di una perdita di sangue rilevata sul dito portato in bocca per constatare i danni subiti.Soggiunge l’arbitro che il dirigente, una volta portato il colpo, veniva trattenuto dall’allenatore e da alcuni giuocatori e che egli interrompeva momentaneamente la gara al fine di recarsi nello spogliatoio per riprendersi. Dopo circa dieci minuti ,accusando un lieve indolenzimento nel punto colpito, l’arbitro riprendeva la direzione della gara, portandola a termine .Il fatto riveste estrema gravità al di là delle conseguenze immediate cui la reclamante sembra attribuire importanza agli effetti della determinazione della sanzione e ciò sia per quanto in precedenza osservato che per l’essere il Laurenzi l’accompagnatore ufficiale della squadra cui, anche per la sua qualità di dirigente, compete tenere una condotta assolutamente irreprensibile.A tal fine desta meraviglia la affermazione che nel gesto non venga ravvisato, da parte della Società, alcun intento violento volto a recar danni, quasi che tale ipotesi si verifichi unicamente allorché l’atto portato ( con oggetto contundente ? )provochi danni fisici di notevole entità .Rilevato che gli atti di violenza appaiono in aumento sui campi di giuoco e destinati per ciò stesso a distruggere il giuoco del calcio ,la decisione del G.S.è,a parere di questa Commissione, perfettamente conforme alla normativa in vigore e giustamente equilibrata in ordine alla entità della sanzione applicata. P . Q . M .la C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della relativa tassa .
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