COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 163/03-cr. Reclamo della U.S Fornaci avverso esito della gara Fornaci – Santanna del 15.02.2003 valida per il campionato di Terza categoria (risultato 2-2)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 36 del 20/3/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 163/03-cr. Reclamo della U.S Fornaci avverso esito della gara Fornaci – Santanna del 15.02.2003 valida per il campionato di Terza categoria (risultato 2-2) Con atto tempestivo e formalmente corretto la U.S Fornaci chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato asserendo come allo stesso abbia preso parte il calciatore Vitiello G.Battista schierato dalla compagine avversaria malgrado squalificato. Sostiene la reclamante che a carico del Vitiello fosse ancora pendente una squalifica relativa alla passata stagione sportiva ( C.U 43 del 23.05.2003) . Asserisce inoltre che mancanza di partecipazione alle gare di questo campionato del Vitiello erano dovute a squalifiche rimediate nell’attuale stagione sportiva . Niente ha controdedotto la soc. Santanna malgrado ritualmente avvisata Il reclamo è infondato e merita di essere respinto Come opportunamente segnalato dal Comitato Provinciale di Lucca , il calciatore Vitiello , nell’attuale stagione sportiva , oltre ad aver disertato le gare indicate dall’attuale reclamante per squalifica , non ha preso parte alla gara Castelnuovo Pascoli - Santanna del 07.12.2002 dove , sebbene figuarando in lista con il numero 16 non ha poi partecipato all’incontro.scontando cosi’ la pendenza a suo carico. P.Q.M La Commissione Disciplinare , respinge il reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa.
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