COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 27/3/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 41.-RECLAMO DELLA SOCIETA’ REMOLE AVVERSO REGOLARITA’ GARA ANCHETTA/REMOLE DEL 14.3.2003 (4-3)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 27/3/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 41.-RECLAMO DELLA SOCIETA' REMOLE AVVERSO REGOLARITA' GARA ANCHETTA/REMOLE DEL 14.3.2003 (4-3) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.36 del 20.3.2003; -la gara di Calcio a 5 Serie C2 Anchetta/Remole si e' disputata il 14 marzo 2003 e si e' conclusa con il risultato di 4-3. La Societa' Remole inoltra reclamo a questo Giudice Sportivo e, sull'assunto di una errata applicazione regolamentare da parte dell'arbitro, deduceva l'invalidazione della gara. Il proposto reclamo va dichiarato inammissibile. Stabilisce, invero, l'art.24 comma 3 C.G.S. che i Giudici Sportivi giudicano in primo grado sulla regolarita' di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalita' tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco. Pertanto, letti i motivi del reclamo, questo Giudice Sportivo deve astenersi dal passare all'esame di merito e limitarsi ad una pronuncia di inammissibilita' atteso che il reclamo si riferisce ad un fatto che involge una decisione di natura tecnica assunta in campo dall'Arbitro. Ne consegue l'inammissibilita' del reclamo con l'addebito della tassa relativa. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Societa' Remole di Sieci (Firenze) ed ordina addebitarsi la tassa di reclamo.
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