COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 27/3/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CALCIO FEMMINILE 162/03-CC.Reclamo del sig. Denitto Daniele (allenatore dell’Atletico Carrara dei marmi) che impugna,in proprio,il provvedimento con cui il G.S. Regionale gli ha inflitto l’inibizione per mesi due .( C.U. n.33 del 27.02.2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 27/3/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CALCIO FEMMINILE 162/03-CC.Reclamo del sig. Denitto Daniele (allenatore dell’Atletico Carrara dei marmi) che impugna,in proprio,il provvedimento con cui il G.S. Regionale gli ha inflitto l’inibizione per mesi due .( C.U. n.33 del 27.02.2003) Allontanato per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa,uscendo dal campo offendeva l’arbitro. Una volta in tribuna persisteva nel proprio contegno ingiurioso.” Questa la motivazione con la quale il G.S.Regionale ha sanzionato,nel modo indicato in epigrafe, il suddescritto comportamento . Siffatto provvedimento viene direttamente impugnato dal Denitto il quale sostiene di aver urlato per tre volte nei confronti del D.G. per richiamarne l’attenzione ,intendendo effettuare una sostituzione, ed ammette inoltre che ,seguendo la gara al di fuori del campo dopo l’espulsione,ha apostrofato il D.G. con la parola “cretino”: Già tali episodi di per se costituiscono ,spontaneamente ammessi dal reclamante, costituiscono valido motivo atto a giustificare la sanzione anche sotto l’aspetto della entità ; senonchè la descrizione dei fatti così come riportata dall’arbitro sul rapporto di gara e sul supplemento qui reso indica che i fatti si sono svolti in modo diverso . La espulsione è conseguente alla frase chiaramente irriguardosa,inutile e resa ancor più grave dall’averla espressa urlando (…che sei sordo,lavati le orecchie ! ) per ben tre volte . Le offese sono state reiterate essendo esse state pronunciate sia al momento dell’espulsione (cretino) che successivamente raggiunta la tribuna, anche con altri epiteti ,così come risulta dagli atti gara che non possono essere in alcun modo posti in discussione. La sanzione irrogata appare quindi più che congrua pur condividendo in pieno questa Commissione la affermazione fatta dal Denitto nel contesto del reclamo e cioè che “…un allenatore deve essere per prima cosa un educatore …”,frase che contrasta con il comportamento tenuto in campo dal tesserato. P .Q . M . la C.D. delibera di respingere il reclamo con conseguente incameramento della tassa .
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