COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 27/3/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 173/03-rg. Reclamo della UNIONE POLISPORTIVA PONTE A GREVEavverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Landini Leonardo per quattro gare effettive. C.U. n.34 DEL 06-03-2003

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 27/3/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 173/03-rg. Reclamo della UNIONE POLISPORTIVA PONTE A GREVEavverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Landini Leonardo per quattro gare effettive. C.U. n.34 DEL 06-03-2003 Dopo essere stato espulso per doppia ammonizione il calciatore Landini Leonardo sostava fuori il terreno di gioco,offendendo e minacciando il D.G. Per tali motivi era squalificato per quattro turni. Propone reclamo la società,sostenendo che le offese e minacce indirizzate al D.G. sono da ascrivere ad un tifoso della squadra che sostava nei pressi dello spogliatoio vicino al calciatore in questione. L’errore di persona deriverebbe,secondo la reclamante, dal fatto che il tifoso indossava un giaccone color amaranto,confondibile con i colori delle maglie da gioco della Polisportiva Ponte a Greve. Nel supplemento di rapporto l’arbitro conferma che il calciatore Landini ,dopo l’espulsione, si fermava nei pressi dello spogliatoio vicino ad un tifoso. Afferma anche,però,che dopo circa cinque minuti il calciatore si spostava dietro le due panchine,dove poteva facilmente riconoscerlo al momento in cui era offeso e minacciato. Esaminati gli atti e ritenuti conclamati i fatti descritti nei rapporti arbitrali questa Commissione Disciplinare ritiene il reclamo della società infondato. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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