COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 27/3/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA164/03-pv. Oggetto: Reclamo della Società U.S. Rispescia, avverso alla squalifica fino al 20/02/2005 inflitta dal G.S. al massaggiatore Giardi Franco (C.U. n. 32)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 27/3/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA164/03-pv. Oggetto: Reclamo della Società U.S. Rispescia, avverso alla squalifica fino al 20/02/2005 inflitta dal G.S. al massaggiatore Giardi Franco (C.U. n. 32) Il G.S. motivava così la sanzione applicata nei confronti del Giardi per il comportamento tenuto durante l’incontro Rispescia – Montiano disputatosi in data 16/02/2003: “Allontanato per avere offeso il D.G., alla notifica si avvicinava al medesimo reiterando le offese. Nel contempo brandiva la bandierina dal basso verso l’alto con l’intento di colpirlo ai genitali. Il D.G. intuite le intenzioni del dirigente, arretrava stringendo le gambe per cui veniva colpito all’interno della coscia destra con dolore e fastidio. Allontanato dal terreno di gioco successivamente rientrava avvicinandosi all’arbitro per reiterare le offese e minacciarlo”. Ricorre la società chiedendo una riduzione della squalifica considerata eccessiva. Viene contestata la dinamica dei fatti e segnalato che dopo la decisione del D.G. di allontanare dal campo il Giardi - che in quel momento rivestiva la qualifica di assistente - questi, irritato, “con una reazione istintiva, lanciava la bandierina in direzione dello stesso colpendolo involontariamente ad una coscia”. Viene eccepito che se il Dirigente, che all’ordine del D.G. provvedeva ad allontanarsi spontaneamente dal campo commentando ad alta voce il fatto ma senza alcun intento polemico, avesse voluto colpire l’arbitro non avrebbe certo avuto bisogno dell’ausilio della bandierina. La ricostruzione fornita non appare credibile. Le controdeduzioni successivamente fornite dal D.G., il quale riconosce la rara correttezza e sportività dimostrata dall’intera società ospitante – dirigenti, giocatori e pubblico - durante l’incontro de quo, sono puntuali e verosimili nel richiamare nei particolari le prolungate ed iterate intemperanze verbali e fisiche del Giardi che doveva infine essere “disarmato” della bandierina dallo stesso arbitro ed allontanato dal pronto intervento degli stessi giocatori del Rispescia . La C.D. rileva inoltre che il fatto, oggettivamente grave in quanto commesso da un dirigente accompagnatore, risulta inoltre particolarmente censurabile se contestualizzato in una gara sostanzialmente corretta, terminata con il risultato di 0-4, che annovera un unico provvedimento disciplinare (cartellino giallo) peraltro a carico di un calciatore del Montiano. La sanzione applicata dal G.S. risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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