COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 27/3/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 166/03-sa. Impugnazione della U.S. M.S.Q. Acquacalda S. Cassiano Calcio avverso la decisione del GS di Lucca in ordine all’esito gara U.S. M.S.Q. Acquacalda S. Cassiano Calcio – Margine Coperta del 25 gennaio 2003 ( Com. Uff. n. 32 del 20 febbraio 2003).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 37 del 27/3/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 166/03-sa. Impugnazione della U.S. M.S.Q. Acquacalda S. Cassiano Calcio avverso la decisione del GS di Lucca in ordine all’esito gara U.S. M.S.Q. Acquacalda S. Cassiano Calcio – Margine Coperta del 25 gennaio 2003 ( Com. Uff. n. 32 del 20 febbraio 2003). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo l’annullamento della decisione di cui in epigrafe - con richiesta di ripetizione della gara, terminata per 0 –2 in favore del Margine Coperta. Il G.S., con tale pronuncia, aveva respinto l’istanza di prima sede confermando il risultato conseguito sul campo dalle due compagini. Deduce la reclamante che tale decisione non è corretta, in quanto l’errore tecnico dell’arbitro è da ritenersi pacificamente riscontrato; di avere giocato, conseguentemente un lasso di tempo dell’incontro comunque apprezzabile, senza un giocatore nel ruolo di portiere (in esito all’espulsione del titolare ed alla ripresa del gioco senza che si fosse provveduto, di fatto, alla sua sostituzione) e che ciò inficiava la regolarità della gara in questione. La impugnazione deve essere respinta. I fatti nel loro accadimento materiale sono sufficientemente lineari e non contestati nella descrizione.In esito all’allontanamento dal campo del calciatore BERTOLACCINI Dino, N. 1, portiere del Acquacalda S. Cassiano Calcio, per espulsione conseguente a frase oltraggiosa verso il DG, quest’ultimo - come dà atto nel referto gara e nel supplemento qui inoltrato - riteneva che uno dei calciatori della stessa squadra, dopo l’avvenuta sostituzione di altro, si stesse dirigendo verso la porta per assumere il ruolo del portiere e di fatto si addivenisse alla ricostituzione della regolare composizione della compagine. Ripreso il gioco, si avvedeva che, in realtà, non vi era portiere; pertanto, immediatamente lo interrompeva e disponeva che avvenissero gli adempimenti necessari; quindi riprendeva l’incontro, fino al fischio finale.Il primo giudice evidenzia come la Società interessata, già con un infortunato sul terreno di gioco e con il portiere espulso, doveva, comunque attivarsi in modo più esplicito circa la propria intenzione di effettuare la sostituzione. Tale profilo è sostanzialmente non rilevante ai fini del decidere in quanto è pacifico - come del resto evoca la reclamante - che la partita debba svolgersi, in ogni frangente, con un portiere formalmente individuato / designato, anche in esito a temporanea o estemporanea sua sostituzione.Ed invero, l’arbitro evidenzia in proprio tale errore, in lui ingenerato dal movimento di uno dei calciatori dell’Acquacalda S. Cassiano che era stato visto correre verso la porta ( come per assumere il ruolo del portiere) e posto che detta opzione non era stata - come necessario – da lui formalizzata in campo e sul taccuino, quindi sul referto. Anche l’eventuale inerzia o la non chiarezza degli intenti del sodalizio interessato ( pare che un calciatore della panchina stesse scaldandosi per entrare mentre si apprestavano anche i soccorsi ad altro tesserato sul terreno, senza un’esplicita sollecitazione al DG per la imminenza della sostituzione ) avrebbe dovuto comportare che il DG – in costanza di gioco non ripreso – si adoperasse per la identificazione del portiere “nuovo” dopo l’espulsione del titolare.Tuttavia, ciò che è assolutamente dirimente è la circostanza che tali frangenti di gioco, pur impropriamente ripreso, abbiano avuto durata di 15 secondi circa, nel corso dei quali vi era stato un lancio verso il centro campo da parte dei calciatori della stessa Acquacalda San Cassiano (quindi con azione “interlocutoria”, sostanzialmente neppure coinvolgente il portiere della stessa squadra); che ciò sia accaduto al 46’ del secondo tempo come attesta l’arbitro assistito da fede privilegiata secondo il dettato delle Carte federali (in ciò “superando” la diversa indicazione della reclamante che anticipa di molti minuti la ricorrenza dei fatti) , sul risultato già maturato di 0 –2 per gli ospiti.In definitiva, l’Ordinamento sportivo non sancisce “a priori” la non validità dell’esito dell’incontro per il solo fatto che vi sia stato un errore tecnico, ed in quanto apprezzabile perché riportato dagli atti gara. Qui richiamando le numerose pronunce della CAF, e talune di questa CD, in tema di “errore tecnico arbitrale” - pur ricorrendo la situazione in cui l’operato tecnico del DG è eccezionalmente sindacabile, quindi non è preclusa (anzi è necessariamente rimessa) all’organo di giustizia la valutazione degli effetti di tale errore sul prosieguo e sullo sviluppo dell’incontro, concordemente alla decisione del primo giudice, tale errore - nel caso che occupa - non ha dispiegato alcuna rilevanza sulla gara, per l’assoluta esiguità del gioco intercorso in condizione di non regolarità e per la immodificabilità sostanziale del risultato, alla luce dei dati numerici (e fattuali dell’azione) sopra riportati. P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la decisione del GS di cui in epigrafe, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it