COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 38 del 3/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Promozione 39.- RECLAMO DELL’U.S. SAN VINCENZO AVVERSO REGOLARITA’ GARA MONTECASTELLO/SAN VINCENZO DEL 2.3.2003 (3-1).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 38 del 3/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO Promozione
39.- RECLAMO DELL’U.S. SAN VINCENZO AVVERSO REGOLARITA’ GARA MONTECASTELLO/SAN VINCENZO DEL 2.3.2003 (3-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.34 del 6.3.2003;
-all’esito della gara Montecastello/San Vincenzo, disputata il 2.3.2003 nell’ambito del Campionato Regionale di 1^ categoria, la U.S. San Vincenzo propone rituale reclamo adducendo che 15 minuti prima che avesse termine l’incontro il proprio calciatore Cecchi Francesco era stato duramente colpito con un pugno dal calciatore Paloni Alessio dell’U.S. Montecastello; che a causa di ciò il Cecchi aveva dovuto abbandonare il campo senza essere sostituito in quanto la società aveva già effettuato tutte le sostituzioni a disposizione; che pertanto la gara non aveva avuto regolare effettuazione per la responsabilità della squadra avversaria. Chiede quindi assegnarsi gara vinta.
Il gravame è infondato. Risulta dagli atti ufficiali che l’episodio denunciato, avvenuto a dieci minuti dal termine e sul risultato di 2-1, sfuggì alla percezione dell’Arbitro impegnato a controllare il gioco. L’art. 12 n. 4 C.G.S. attribuisce agli Organi della disciplina sportiva il potere di stabilire, al verificarsi di fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, se tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara ed in quale misura. La norma stessa prevede che l’Organo disciplinare, in siffatti casi, possa dichiarare la regolarità della gara e, eccezionalmente, quando ne ricorrano gli estremi, annullarla, disponendone la ripetizione. Dal contenuto della norma si evince, quindi, che l’annullamento di una gara e la ripetizione della stessa hanno il carattere dell’eccezionalità e che, pertanto, le condizioni e i motivi di siffatti provvedimenti devono essere rigorosamente vagliati e provati. (cfr. C.A.F., Com. Uff. n.18/C 3.2.1982, App. Pol. Cellino). Nella specie non soccorrono invece prove sui reali motivi dell’ abbandono dal campo del calciatore, né risulta dimostrato il denunciato sovvertimento delle caratteristiche essenziali dell’incontro. Infatti ogni valutazione relativa a richiesta di applicazione dell’art. 12 C.G.S., deve essere fatta sulla base dei documenti ufficiali (privilegiando in ogni caso il referto arbitrale), le cui risultanze, se non sono manifestamente lacunose o contraddittorie, hanno efficacia probatoria piena ed indiscutibile. Il reclamo va quindi respinto, con il conseguente incameramento della tassa.
Per questi motivi il G.S. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. San Vincenzo di San Vincenzo (Livorno) e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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