COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 38 del 3/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE Impugnazione della U.S. PIANESE avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 700=, inflitta dal G.S. Regionale ( Com. Uff. n.29 del 6 febbraio 2003).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 38 del 3/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE Impugnazione della U.S. PIANESE avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 700=, inflitta dal G.S. Regionale ( Com. Uff. n.29 del 6 febbraio 2003). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta, che il G.S. aveva così motivato: “Per contegno offensivo e minaccioso verso un A.A. Per lancio verso il predetto di un sasso delle dimensioni di una ciliegia che lo colpiva alla testa provocandogli acuto e momentaneo dolore, nonché una piccola escoriazione “- Deduce la reclamante che vi sarebbe incongruenza tra gli atti stilati dall’arbitro, ove non si segnalano comportamenti anomali dei sostenitori della PIANESE e quello dell’A.A. il quale, invece rappresenta come ben 50 tifosi avrebbero tenuto un comportamento minaccioso nei di lui confronti per quasi tutta la gara, circostanze queste che non potevano risultare inosservate da parte del DC. Quanto al lancio del sasso, si deduce la mancata segnalazione del fatto alla stessa Società durante l’intervallo, ciò che avrebbe consentito la individuazione del responsabile. L’assistente di linea, ha chiaramente illustrato le numerose e pesanti offese e minacce ricevute da parte del pubblico locale, e, quello che maggiormente rileva, la circostanza che uno di costoro lo avesse attinto con un sasso, la cui dimensione, portata concreta ed i relativi effetti lesivi sono stati adeguatamente segnalati e ribaditi anche in sede di supplemento di rapporto inoltrato a questa C.D. E’ opportuno ribadire che le determinazioni dell’arbitro circa la segnalazione (o meno) di fatti di rilievo ai fini disciplinari sono rimesse alla sua autonomia valutativa in ordine alla sussistenza dei relativi requisiti o presupposti; qui evidenziandosi come l’A.A. segnali di averlo informato nel caso di specie; ciò che lascia intendere come il DC abbia rimesso a quest’ultimo, a diretta conoscenza oltre che vittima degli episodi in esame, la esposizione scritta agli Organi disciplinari, avendo anche l’AA poteri/doveri in tale senso del tutto omologhi a quelli dell’Arbitro. Conclusivamente, la versione del collaboratore di linea, dettagliata e puntuale, è da recepirsi in toto e neppure controversa da altra diversa, offerta con il reclamo, con il quale, in sostanza, neppure si contesta il concreto verificarsi di quanto addebitato. La sanzione stabilita è congrua e proporzionata ai casi similari e tiene conto della pluralità delle condotte dei sostenitori e della loro intrinseca gravità e pericolosità, degli esiti lesivi non esigui del lancio del sasso ( che taluni pregiudizi fisici ha arrecato), nonché della categoria di appartenenza della società, di livello superiore, ciò che comporta anche doveri comportamentali proporzionati, anche se ineludibili per tutti. - P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it