COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 38 del 3/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 168/03-rn.Reclamo As Intercomunale Collesalvetti Avverso Ammenda € 250,00 (C.U. N° 32 Del 202\2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 38 del 3/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 168/03-rn.Reclamo As Intercomunale Collesalvetti Avverso Ammenda € 250,00 (C.U. N° 32 Del 202\2003) Propone rituale reclamo la A.S. Intercomunale Collesalvetti avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S. Regionale con la seguente motivazione:”Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna. Calci e scuotimento della rete di recinzione. Per lancio di sputi verso un A.A.”.La società reclamante con lunga ed articolata disamina chiede una riduzione della sanzione impugnata.Innanzitutto pone l’accento sulla eccessività della sanzione, contestando i fatti così come descritti nel rapporto, in particolare da un lato pone l’accento circa il comportamento provocatorio che sarebbe stato tenuto dall’A.A. poi oggetto principale delle intemperanze, nega il lancio di sputi (anche a causa del forte vento), e pur ammettendo il comportamento ingiurioso ipotizza un errore di individuazione come appartenenti alla società reclamante piuttosto che all’altra società dei sostenitori autori delle offese.Tali difese venivano ribadite in sede di audizione personale all’udienza del 2833, nel corso della quale il rappresentante della società poneva altresì l’accento sul fatto che i positivi precedenti sportivi della Intercomunale Collesalvetti, avrebbero dovuto indurre il primo giudice a tenere in considerazione il fatto che la società non aveva subito sanzioni pecuniarie nei precedenti due campionati, anche in relazione al fatto che nei C.U. precedenti, società di pari livello o addirittura di categoria superiore, per fatti analoghi avrebbero subito sanzioni uguali o di poco superiori o inferiori in presenza di contestata recidività o plurirecidività.La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di accogliere il reclamo.Per quanto riguarda lo svolgimento dei fatti, le argomentazioni difensive non possono trovare accoglimento a fronte di una puntuale e circostanziata descrizione dei fatti da parte del D.G. che nel supplemento di rapporto conferma quanto ascritto al pubblico che ben individua come sostenitori dell’Intecomunale Collesalvetti.Come è noto il rapporto arbitrale ed il supplemento rivestono carattere di prova privilegiata e, nel caso di specie non si rinvengono elementi di contraddizione tali da dubitare dell’attendibilità di quanto descritto dal D.G. anche in relazione a quanto perpetrato in danno dell’A.A..Confermati i fatti resta da esaminare la sanzione nella sua entità.I precedenti giurisprudenziale citati non possono essere tenuti in considerazione posto che ogni caso rappresenta un episodio a sé e, pur presentando elementi di similitudine con altri, differisce sempre per qualche circostanza che solo ad un esame superficiale, o parziale, può risultare non determinante.Anche i precedenti sportivi invocati non possono costituire un attenuante né sono mai stati considerati tali nell’ambito della giustizia sportiva, al contrario la recidività costituisce senz’altro un aggravante e nei fatti si provvede ad un aumento della sanzione allorché ricorra.Fatte queste premesse la sanzione irrogata dal G.S. appare meritevole di ridimensionamento, seppur in modo limitato, posto che l’episodio più grave (il lancio di sputi), è rimasto a livello di tentativo e posto che anche le ingiurie e le minacce, calci e scuotimento rete, sono stati posti in essere da un esiguo gruppo di tifosi e rappresenta un episodio isolato nel contesto della gara. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce l’ammenda a € 200,00 ordina restituirsi la tassa relativa.
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