COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 38 del 3/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 181/03-gc. Reclamo Presentato Dall’u.S. Montana Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Giuseppini Walter Per Tre Giornate.(C.U. N° 35 Del 13.03.2003.)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 38 del 3/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
181/03-gc. Reclamo Presentato Dall’u.S. Montana Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Giuseppini Walter Per Tre Giornate.(C.U. N° 35 Del 13.03.2003.) Il Giudice Sportivo Regionale squalificava per tre gare effettive il sig. Giuseppini Walter poiché questi entrava indebitamente in campo ed offendeva il D.G.Il fatto accadeva nel corso della gara Montana – Ripa del 9.3.2003.Con il reclamo proposto la società nega che il Giuseppini sia entrato in campo e che abbia offeso il D.G., asserendo che il suo comportamento altro non era che diretto ad incitare i compagni e a stemperare gli animi. Ipotizza che il D.G. abbia mal interpretato il comportamento del giocatore.Conclude con la richiesta di riduzione della sanzione.Il reclamo non può essere accolto.Il referto arbitrale appare assolutamente chiaro ed inequivocabile nel descrivere il fatto addebitato al Giuseppini, riportando, altresì, testualmente, la frase proferita dal tesserato.Sull’entità della sanzione, questa appare equa e ben graduata, alla luce anche di situazioni similari già esaminate da questo Collegio. P.Q.M.La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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