COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 38 del 3/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 180/03-cr Reclamo della A.S Toscana Sport avverso le decisioni assunte dal G.S Regionale di cui al C.U 35 del 13/03/2003 . Squalifica MAZZONI Massimiliano per 5 gare. Squalifica KAMBERAJ Lulzim per 4 gare. Inibizione APICELLA Aniello fino al 13.07.2003.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 38 del 3/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 180/03-cr Reclamo della A.S Toscana Sport avverso le decisioni assunte dal G.S Regionale di cui al C.U 35 del 13/03/2003 . Squalifica MAZZONI Massimiliano per 5 gare. Squalifica KAMBERAJ Lulzim per 4 gare. Inibizione APICELLA Aniello fino al 13.07.2003. Con atto del 22 marzo 2003 , pervenuto ed istruito in data 24 marzo , la soc. A.S Toscana Sport , contesta le decisioni in oggetto indicate , assunte dal G.S Regionale a seguito di fatti avvenuti durante la gara di calcio a Cinque Polis Multitecnic -–Toscana Sport del 7 marzo 2003. La reclamante , nel contestare l’operato dell’arbitro della gara con affermazioni “molto colorite” ed al limite della correttezza sportiva sancita dall’art. 1 C.G.S , in buona sostanza chiede una totale revisione dei provvedimenti assunti in primo grado Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per i motivi che seguono.L’atto reclamo e’ a tutti gli effetti “una espressione di volonta’ ” e come tale , deve essere formalmente corretto tanto da mettere in condizione l’organo giudicante , di poter agire nell’esclusivo interesse di chi ne abbia diritto.In buona sostanza ogni reclamo deve essere redatto su carta intestata della società o in mancanza , su un foglio sul quale sia apposto il timbro sociale ( l’atto di cui trattasi risulta mancante di ambedue , ivi compresa la busta di spedizione ).Malgrado questo vale la pena di ricordare quanto sancito dalla C.A.F in proposito ( C.U 22/c del 10.02.2000 -. Appello U.P Borbone) …..omissis…. I reclami sporti nell’interesse di una società devono essere sottoscritti dal Presidente , quale organo preposto istituzionalmente alla rappresentanza , ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da altro dirigente appositamente delegato all’incombenza , in quest’ultimo caso il soggetto delegato che sottoscrive un atto ufficiale , quale il reclamo, deve sempre indicare, contestualmente alla sottoscrizione , gli estremi della delega o allegare la stessa all’atto sottoscritto. In mancanza di tale indicazione o allegazione , la sottoscrizione deve essere considerata del tutto improduttiva di effetti per la società con la conseguenza, ove si tratti di reclamo inoltrato ad organi della disciplina sportiva , che se ne deve dichiarare l’inammissibilità”Ove questo non bastasse , vale la pena di soffermarsi sulla comparazione delle firme apposte sul censimento depositato con quella apposta sul reclamo , ebbene , nessuna può realisticamente assegnarsi ai soggetti ivi indicati atteso che trattasi di “ sigla” che può al più, essere considerata convenzionale fra conoscenti e comunque nel caso che occupa, non essendo possibili altre identificazioni , al Presidente della società che risulta inibito dal 13.03.2003 al 13.07.2003.P.Q.MLa commissione dichiara inammissibile il presentato reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa.
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