COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 38 del 3/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE175/03-sa. Impugnazione della A.C.F. ROVEZZANO avverso la squalifica della giocatrice LUCIANO Patrizia inflitta dal G.S. Regionale, fino al 6 luglio 2003 ( Com. Uff. n. 34 del 6 marzo 2003).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 38 del 3/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE175/03-sa. Impugnazione della A.C.F. ROVEZZANO avverso la squalifica della giocatrice LUCIANO Patrizia inflitta dal G.S. Regionale, fino al 6 luglio 2003 ( Com. Uff. n. 34 del 6 marzo 2003). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta alla propria giocatrice, Sig.na LUCIANO Patrizia, che il G.S. Regionale aveva così motivato: “Spingeva con le mani il D.G. e nel contempo gli rivolgeva frase irriguardosa”- Deduceva la reclamante che la tesserata non aveva avuto alcun comportamento realmente vessatorio, che il contatto neppure era stato precisato dall’arbitro nella sua effettiva portata, egli limitatosi ad un generico “…mi spingeva con le mani…” che ben poteva evocare anche un episodio di assoluta lievità, confortato dalla circostanza che la stessa atleta si era allontanata immediatamente, non presentando, dunque, la di lei condotta alcun connotato di gravità. L’arbitro chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto, nei termini esattamente ripresi dal G.S nella sua motivazione. Nel supplemento di rapporto, quivi inoltrato, il DG ha ribadito la dinamica come sopra descritta, così esprimendosi : “ la mia espressione ‘spingendomi con le mani’ indica esattamente quanto avvenuto e mi sembra già manifestazione di una certa aggressività, ulteriormente confermata dalle parole della giocatrice…”.- Conclamato il fatto ascritto alla tesserata – tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale - osserva questa CD che la condotta della LUCIANO appare certamente intenzionale, anche perché contestualmente colorata da frase ingiuriosa, posta in essere per estrinsecare una qualche violenza (pur lieve) verso l’arbitro. Ritiene il Collegio – tenuti presenti fatti e decisioni assimilabili - che per la tipologia del gesto, lo stesso sia del considerabile quale “spinta a mani aperte” sul torace del DG, nella sua accezione ordinaria e che talvolta può comportare l' indietreggiare di quest'ultimo, se non il cadere. In questo specifico caso, per la semplice modalità e per la concreta assenza di effetti e di qualsivoglia dolore o di reali pregiudizi fisici, in quanto non segnalati perché evidentemente affatto sussistenti, detta condotta deve essere valutata nei termini di gravità minimale per tali episodi, appunto corrispondente a quanto deciso dal giudice di prima istanza. Ed invero, tali addebiti comportano - secondo la elaborazione della Giustizia disciplinare - la sanzione da tre / quattro mesi ad un anno, il cui variare tiene presente la unicità (come nel caso in esame), o meno del contatto (due spinte e più costituiscono “spintonamento”), e la eventuale sussistenza di danni arrecati all’arbitro, con la relativa portata. Nel caso di specie, il gesto per la sua connotazione, e l’assoluta assenza di conseguenze può attestarsi nei termini minimali. A ciò è da aggiungersi l’ulteriore periodo di squalifica per la condotta indebita collaterale, costituita dalla espressione certamente offensiva. Pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, deve essere confermata, apparendo congrua e proporzionata. P.Q.M. Respinge il reclamo, e conferma la squalifica inflitta alla calciatrice LUCIANO Patrizia,. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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