COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 38 del 3/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 172/03-sa.Impugnazione della S. P. PIENZA avverso la squalifica del proprio calciatore MENICONI Simone, inflitta dal G.S. Provinciale di Siena, fino al 18 ottobre 2004 (Com. Uff. n. 29 del 26 febbraio 2003).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 38 del 3/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 172/03-sa.Impugnazione della S. P. PIENZA avverso la squalifica del proprio calciatore MENICONI Simone, inflitta dal G.S. Provinciale di Siena, fino al 18 ottobre 2004 (Com. Uff. n. 29 del 26 febbraio 2003). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato, MENICONI Simone, che il G.S. Provinciale aveva così motivato: “Espulso dal DG per avere gravemente insultato lo stesso e per avere, con atteggiamento apparentemente sportivo, proteso la mano verso il D.G. per salutarlo. Giunto nei pressi dell’arbitro, impugnava il fischietto che era legato al polso del D.G. medesimo, quindi con il fischietto nella sua mano il MENICONI stringeva forte la mano del D.G. roteandola al fine di potenziare la stretta e di procurare intenso dolore. Non solo ma lo stesso giocatore, mentre l’arbitro era intento a divincolarsi, fingeva di essere esso stesso la vittima della presa e rivolgendosi al pubblico urlava verso il D.G. di lasciarlo andare”- Deduceva la reclamante che la dinamica dei fatti non era corrispondente a quanto descritto dall’arbitro nel rapporto di gara, anche in considerazione della non verosimiglianza “in concreto” della azione del giovane calciatore, che, se postosi a mano aperta verso l’arbitro, neppure poteva raccogliere e quindi stringere un oggetto come un fischietto e, tanto meno, indurre una stretta tale capace di arrecare dolore forte e persistente per circa cinque sei minuti, come, sempre il DG, riporta. Aggiungeva il Presidente scrivente di avere sperimentato appositamente l’azione, riproducendola nel suo sviluppo e testato gli effetti, avendo riscontrato la non possibilità di effettuare in tale modo le manovre addebitate al calciatore, oltre che esiti senza dolore della stretta come sopra riprodotta. Concludeva contestando che il giocatore avesse posto in essere atteggiamenti provocatori e pretestuosi nella fase terminale di qui gesti, precisando che - di contro - l’arbitro si sarebbe lasciato andare a frase ingiuriosa verso il ragazzo, udita dalle persone presenti in tribuna. L’arbitro chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto, e gli esiti dell’azione violenta patita con dolore forte e persistente; di avere sentito la roteazione intenzionale che il MENICONI gli procurava con il chiaro intento di dare più intensità al gesto lesivo, esattamente e puntualmente nei termini sintetizzati dalla decisione del GS Provinciale. Nel supplemento di rapporto, quivi inoltrato in esito alle deduzioni proposte con il reclamo, oltre a ribadire, con meticolosa puntualità, la dinamica come sopra descritta, riportando come dei fotogrammi ogni suo sviluppo, ha altresì ribadito di avere sofferto una stretta forte, questa aggravata dalla presenza del fischietto tra le due mani che si stringevano - agevolmente catturato con destrezza dal MENICONI nel porgere fittiziamente il saluto - ed avendolo egli legato al polso con la cordicella. Precisava che nelle farsi pretestuose che il calciatore profferiva a voce alta nell’intento di esporre l’arbitro alle rimostranze del pubblico, vi era anche quella riportata nell’atto di impugnazione, essa appunto (e di contro) falsamente esclamata proprio a colorare tale intenzionale teatralità mendace. Conclamati i fatti tutti ascritti al tesserato – tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale, a cui si aggiunge la linearità del racconto riportato, puntuale nella descrizione dell’accaduto nei suoi confronti, è sufficiente evidenziare come l’azione descritta sia del tutto verosimile e praticabile, posto che la captazione di un fischietto “penzoloni” dal polso dell’arbitro (ivi assicurato con cordicella) è agevole quando l’arto sia steso proprio come avviene nel protendere la mano per il saluto con altra che si avvicina. Poche parole da spendere sulla effettiva possibilità che la stretta di mani, assecondata da un oggetto spigoloso in plastica a contrasto, per di più con roteare dei due “poli” contrapposti e che si comprimono, possa effettivamente arrecare dolore di una certa intensità e che si protrarre per alcuni minuti, quindi scemando così come descrive l’arbitro. Ritiene, quindi, il Collegio che, la condotta complessiva del MENICONI sia grave perché posta in essere con un agire intenzionale, artificioso, subdolo ed addirittura perdurante, anche dopo la estrinsecata violenza, per ribaltare l’immagine di ciò che stava accadendo verso gli astanti, non escludendo che questi ultimi si atteggiassero negativamente verso l’arbitro. In quanto tale è da stigmatizzare a maggior ragione in quanto realizzata da un soggetto giovane, già dimostratosi incline ad un tale modo di fare su un campo dove si pratica sport. Ciò complessivamente evidenziato, può accedersi, tuttavia, ad una valutazione e determinazione sanzionatoria più contenuta rispetto alla pena come sopra sancita dal primo giudice, posto il necessario giudizio comparativo con altre fattispecie di equiparabile o superiore gravità, cioè assimilabili a quella per cui è procedimento, connotate da vessazione diretta sulla persona dell’arbitro, ma senza una violenza particolare e non determinando pregiudizi davvero significativi. Pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, può essere ridotta apparendo congrua e proporzionata –quella da stabilirsi in anni uno e mesi due di squalifica, fissandola al 15 aprile 2004. P.Q.M. Accogliendo il reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MENICONI Simone, stabilendola in anni uno e mesi due di squalifica, fissandola al 15 aprile 2004 (anziché fino al 18 ottobre 2004 come stabilito dal G.S. provinciale) . Dispone restituirsi la relativa tassa.
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