COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 39 del 10/4/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Regionale Juniores GARA: U.S. FORTE DEI MARMI/G.S. NINFEA TORRELAGHESE DEL 29 MARZO 2003 (sospesa al 47′ del s.t. sul risultato di 6-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 39 del 10/4/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Regionale Juniores GARA: U.S. FORTE DEI MARMI/G.S. NINFEA TORRELAGHESE DEL 29 MARZO 2003 (sospesa al 47' del s.t. sul risultato di 6-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.38 del 3.4.2003; - la gara del Campionato Regionale Juniores in calendario per il 29 marzo 2003, veniva sospesa definitivamente dall'arbitro al 2' minuto di recupero del s.t. e sul punteggio di 6-0 a causa di accadimenti tali da portare ad una riduzione degli effettivi della squadra G.S. Ninfea Torrelaghese al di sotto del minimo regolamentare; - tutto cio' premesso, il Giudice Sportivo ritiene che: - con la decisione di sospendere definitivamente la gara per la riduzione degli effettivi del Ninfea Torrelaghese al di sotto del minimo regolamentare, l'Arbitro ha fatto buon governo delle disposizioni fissate dalla Regola 3 del Regolamento del Gioco e dall'art.64 comma 1 delle N. O.I.F.; - ne consegue in applicazione della norma di cui all'art.12 comma 1 C.G .S., infliggersi al G.S. Ninfea Torrelaghese la punizione sportiva del la perdita della gara per 6-0 quale risultato acquisito dall'avversaria sul campo al momento della sospensione.
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