COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 39 del 10/4/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 156/03-rg. Reclamo della U.S.PIAZZA AL SERCHIO avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Biagini Roberto fino al 30-12-2003.C.U.n.28 30-01-03
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 39 del 10/4/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
156/03-rg. Reclamo della U.S.PIAZZA AL SERCHIO avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Biagini Roberto fino al 30-12-2003.C.U.n.28 30-01-03
A fine gara il calciatore Bigini Roberto colpiva il D.G. alla testa con la giacca della tuta,senza procurargli alcun dolore. Di poi si allontanava verso gli spogliatoi ,cercando di sottrarsi alla identificazione. Per tale motivo veniva squalificato per undici mesi.
Propone sintetico reclamo,ai limiti dell’ammissibilità,la U.S. PIAZZA AL SERCHIO,rammaricandosi della squalifica del proprio tesserato,giudicata eccessiva.La reclamante chiede,inoltre,di essere ascoltata.
In data 21-03-03 il Presidente della società compare davanti questa C.D. dove,pur deplorando il gesto del proprio tesserato,esclude che si sia trattato di un atto di violenza quanto,piuttosto,di un gesto di stizza.A sostegno di tale tesi dichiara che il calciatore in questione si è limitato a lanciare la propria felpa verso il D.G.,che si trovava a circa due metri,senza alcuna volontà di arrecargli danno.
Nel supplemento di rapporto l’arbitro conferma di essere stato colpito alla nuca dalla giacca della tuta che veniva trattenuta in mano dal giocatore e non lanciata come dichiarato dal Presidente della società reclamante.
Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti e ritenuti conclamati i fatti descritti dal D.G.,ritiene la sanzione inflitta dal G.S. eccessiva rispetto a questi ultimi.La Commissione è del parere che nel caso in esame non si possa ravvisare nel gesto del calciatore un intento particolarmente violento nei confronti dell’arbitro.Anche perché privo di qualsivoglia conseguenza fisica.
Pertanto si ritiene più equo determinare una squalifica fino al 31-07-03.
P.Q.M.
La C.D. accoglie il ricorso e ordina la restituzione della relativa tassa.
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