COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 39 del 10/4/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 193/03-cr. Reclamo della U.S Rio Marina avverso dec. Del G.S Regionale. Esito gara Vada – Rio Marina del 16.02.2003 valida per il campionato di seconda categoria. (punizione sportiva della perdita della gara ) C.U 36 del 20.03.2003.
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 39 del 10/4/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
193/03-cr. Reclamo della U.S Rio Marina avverso dec. Del G.S Regionale. Esito gara Vada – Rio Marina del 16.02.2003 valida per il campionato di seconda categoria. (punizione sportiva della perdita della gara ) C.U 36 del 20.03.2003.
L’ U.S Rio Marina , con tempestivo reclamo chiede a questa Commissione una revisione del provvedimento assunto dal G.S Regionale chiamato a pronunciarsi, in merito alla regolarità della gara Vada – Rio Marina, dall’attuale reclamante .
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile
L’ esame degli atti ha evidenziato come il reclamo , malgrado redatto su carta intestata , risulta privo di sottoscrizione.
La sottoscrizione è requisito essenziale e necessario per la validità del reclamo, il quale, se ne è privo , ovvero ( il che è lo stesso) se è munito di sottoscrizione inefficace, è da intendersi “ tanquam non esset” . Con l’ovvia conseguenza che da esso non possono derivare gli effetti giuridici che gli sono propri.
P.Q.M
La Commissione Disciplinare dichiara il proposto reclamo inammissibile ordinando
l’incameramento della tassa relativa.
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