COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 39 del 10/4/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 192/03-cc. Reclamo con il quale la S.S.C .Castelfiorentino impugna i provvedimenti presi dal G.S.Regionale ,pubblicati sul C.U.n.36 del 20.03.2003,consistenti in : –squalifica fino al 19/04/2003 all’allenatore Calonaci Marco ; — “ “ per tre giornate al calciatore Carli Mirko : — ammenda per E. 300 inflitta alla Società per il comportamento tenuto dal pubblico. ( C.U.n° 36 del 20.03.2003 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 39 del 10/4/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 192/03-cc. Reclamo con il quale la S.S.C .Castelfiorentino impugna i provvedimenti presi dal G.S.Regionale ,pubblicati sul C.U.n.36 del 20.03.2003,consistenti in : --squalifica fino al 19/04/2003 all’allenatore Calonaci Marco ; -- “ “ per tre giornate al calciatore Carli Mirko : -- ammenda per E. 300 inflitta alla Società per il comportamento tenuto dal pubblico. ( C.U.n° 36 del 20.03.2003 ) Il reclamo proposto dalla S.S.C.Castelfiorentino appare del tutto infondato e pretestuoso e,come tale da respingere . Il triplice provvedimento preso dal G.S.,infatti,si fonda su : a) contegno offensivo e minaccioso del pubblico verso la terna con lancio di un sasso che passa vicino alla testa di un A.A..Plurirecidiva. b) proteste ed offese rivolte dall’allenatore Calonaci alla terna arbitrale ; c) espulsione per offese ad un A.A.,successivamente reiterate nei confronti della terna, per quanto riguarda il calciatore Carli Mirko. A tali contestazioni replica con il proposto reclamo la Società affermando che per quanto riguarda il comportamento del pubblico non è possibile per una società,durante le gare in trasferta, controllare i sostenitori e quindi di trovarsi nella impossibilità di prevenire qualsiasi fatto. Ritiene che il lancio del sasso,che in tal modo non viene quindi smentito,è,esclusivamente,da imputarsi alla società ospitante Nessuna attività difensiva viene svolta con riferimento all’allenatore ,mentre per quanto concerne il calciatore Carli la reclamante ammette che questi abbia rivolto frasi offensive ad un A.A.ma giustifica il tutto con l’annullamento della rete avvenuta per intervento di detto ufficiale di gara. Come affermato in premessa il reclamo non può essere accolto sulla base delle seguenti considerazioni : a norma dell’art 6,comma 3, del vigente Codice di Giustizia Sportiva ,le società rispondono del comportamento dei propri sostenitori anche sui campi delle società avversarie, in applicazione del principio di responsabilità oggettiva in ordine alla quale la reclamante nulla dice in tema di plurirecidività. La sanzione relativa all’allenatore,oltre a non essere stata oggetto da parte della società di alcuna considerazione non può — pur essendo stata citata nella parte iniziale del reclamo — essere presa in esame perchè inferiore al minimo reclamabile previsto dall’art 36 del C.di G.S.. Con riferimento al calciatore Carli le offese riportate sul rapporto di gara ( il cui carattere di prova incontrovertibile è a tutti noto ) e la loro reiterazione rendono la sanzione inflitta dal G.S del tutto immune da censure. P . Q . M . . La C-D. delibera di respingere il reclamo con conseguente acquisizione della tassa ad esso relativa .
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