COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 39 del 10/4/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 195/03-pv. Oggetto: Reclamo della Società G.S. San Rocco, avverso alla squalifiche inflitte dal G.S. regionale ai calciatori Carraresi Diego per 5 gare effettive e Chechi Daniele per tre gare effettive ( C.U. n. 36 del 20.03.2003 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 39 del 10/4/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 195/03-pv. Oggetto: Reclamo della Società G.S. San Rocco, avverso alla squalifiche inflitte dal G.S. regionale ai calciatori Carraresi Diego per 5 gare effettive e Chechi Daniele per tre gare effettive ( C.U. n. 36 del 20.03.2003 ). Preliminarmente questa C.D. deve precisare di non poter prendere in esame i reclami relativi al calciatore Ortis Oscar squalificato per due giornate, all’allenatore Chinellato inibito fino al 19/04/2003 nonché all’ammenda di € 150 inflitta alla Società in quanto non reclamabili ex art. 41 co. III lett. a), b) e d) Codice di Giustizia Sportiva. Quanto poi alla posizione dei due giocatori citati in oggetto la Società G.S. San Rocco, con rituale e tempestivo gravame adiva questa C.D. contestando la decisione del G.S. che così motivava: Carraresi Diego “Espulso per doppia ammonizione , alla notifica offendeva il D.G.. Allontanato dai compagni a viva forza persisteva nel proprio contegno ingiurioso. A fine gara reiterava le offese”; Chechi Daniele “A fine gara spingeva violentemente a terra un calciatore avversario. Di poi offendeva il D.G.”. La Società reclamante, che non ha espressamente richiesto di essere ascoltata da questa C.D. in tal modo rinunciando al diritto sancito dall’art. 30 co. V del Codice di Giustizia Sportiva, contesta quanto dedotto in motivazione dal G.S., eccependo, nel caso del giocatore Carraresi Diego , un contegno solo inizialmente polemico, escludendo che lo stesso avesse reiterato le offese ed invocando un presunto errore arbitrale nell’identificazione del medesimo. Per quanto attiene poi alla posizione del calciatore Chechi Daniele la reclamante richiama l’attenzione sulla “sceneggiata” magistralmente interpretata dal calciatore avversario che avrebbe indotto l’arbitro a stigmatizzare nel rapporto quanto accaduto in campo. Con riferimento a tali motivi il Gruppo Sportivo San Rocco riteneva ingiusta, iniqua e spropositata la sanzione irrogata dal G.S. e ne richiedeva la riduzione. La ricostruzione fornita non appare credibile. Sul punto, il rapporto arbitrale è dettagliato nel descrivere, in maniera precisa e del tutto verosimile, il comportamento dei giocatori e del pubblico irriguardoso nei confronti dal D.G. e violento nei confronti dei calciatori avversari che non riusciva ad essere mitigato nemmeno dai numerosissimi richiami del D.G.. La sanzione applicata dal G.S. risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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