COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 40 del 17/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 42.- RECLAMO DELL’U.S. SAN VINCENZO AVVERSO REGOLARITA’ GARA SAN VINCENZO/DONORATICO DEL 23.3.2003 (0-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 40 del 17/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 42.- RECLAMO DELL'U.S. SAN VINCENZO AVVERSO REGOLARITA' GARA SAN VINCENZO/DONORATICO DEL 23.3.2003 (0-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.37 del 27.3.2003; -avverso la regolarita' della gara San Vincenzo/Donoratico, disputata il 23.3.2003 nell'ambito del Campionato di 1' categoria e terminata con il punteggio di 0 a 0, l'U.S. San Vincenzo propone rituale reclamo, adducendo che nell'occasione l'arbitro non le aveva in sostanza fatto esercitare la facolta' di sostituire un proprio calciatore. Chiede quindi la ripetizione della gara. Il reclamo e' infondato. Osserva il G.S. che dal rapporto arbitrale e dal relativo supplemento risulta incontestabilmente che al 29' del secondo tempo dell'incontro, a giuoco fermo, il calciatore n.3 della squadra locale si incamminava verso l'intersezione tra la linea mediana di centrocampo e la linea laterale per poter essere sostituito. L'arbitro chiariva, nel supplemento di rapporto a lui richiesto, che lo stesso calciatore era stato espulso prima che fosse sostituito, in quanto non aveva dato ancora al calciatore di riserva il proprio consenso all'entrata in campo. Ricorda questo G.S. che la Regola 3, comma 5, lett. b) delle Regole di Giuoco consente al calciatore di riserva di poter entrare sul terreno di gioco in sostituzione di altro calciatore solo dopo aver ottenuto un cenno di assenso dell'arbitro; la successiva lettera f) chiarisce altresi' che la sostituzione ha effetto dal momento in cui il sostituto entra sul terreno di gioco (e quindi successivamente al cenno di assenso arbitrale). Nel caso che occupa, l'arbitro ha dichiarato di non aver fatto cenni di assenso alla sostituzione. E pero' e' chiaro che la lealta' del Direttore di gara nel riferire i fatti secondo i suoi ricordi non puo' portare a ritenere sottinteso il suo consenso, o peggio, a ritenerlo ''comunque'' espresso. Soprattutto quando, come nella specie, lo svolgersi dei fatti prova che l'arbitro non aveva in alcun modo considerato conclusa la procedura di sostituzione, se e' vero, come e' vero, che egli ebbe a correre incontro al giocatore n.3 per notificargli l'espulsione dal campo causa il suo comportamento nei confronti di un avversario. Ad abundantiam si rileva che la casistica arbitrale formatasi sotto l' impero di precedenti regole, sempre attinenti alla sostituzione di un calciatore, considera definitiva la sostituzione di un calciatore partecipante al gioco con un calciatore di riserva a ripresa di gioco regolamentare effettuata (cfr. ''Quesiti sulle Regole di Giuoco e sulle decisioni ufficiali a cura della Commissione Centro Studi e Documentazione dell'A.I.A. - Settore Arbitrale, ediz. Sett. 1983). Puo' apparire a questo punto scontata l'obiezione articolata sull'intervenuto mutamento di normativa. E' pero' certo che lo spirito informatore e' rimasto pur sempre lo stesso, dato che ancora oggi il cambio deve essere considerato irreversibile solo quando siano state eseguite le prescritte formalita' propedeutiche alla ripresa del gioco. Stima pertanto il G.S., in reiezione del proposto reclamo, di dover confermare il risultato conseguito in campo. Per questi motivi il G.S., in reiezione del reclamo come innanzi proposto dall'U.S. San Vincenzo di San Vincenzo (Livorno), conferma il risultato di 0-0 conseguito i campo nella suindicata gara. Ordina l'incameramento della tassa.
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